Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine

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secondo l’articolo 133 AP-CO. USDCR e USCchiedono invece di considerare nuovi termini soltanto i termini legali e non gli eventuali termini convenuti per contratto. FSA e Pichinnaz È consigliano di precisare la disposizione inserendovi la menzione dei «termini di prescrizione interrotti».

574 Effetti su altri crediti (art. 140 AP-CO)

OSP ha esplicitamente approvato la disposizione nel suo complesso, mentre Centre patronale l’ha approvata nella misura in cui concerne l’estensione degli effetti dell’interruzione al credito che sostituisce un credito precedente. Vari partecipanti hanno però rifiutato questa regola per motivi diversi (SG; SIA, Uni FR, USIC). Secondo SG occorre rinunciare a questa disposizione, che solleva più interrogativi di quanti ne risolva, e continuare a basarsi sulla giurisprudenza attuale. SIA, Uni FR e USIC ritengono che questa norma rappresenti un passo indietro, poiché renderebbe necessari atti diversi per interrompere la prescrizione delle pretese contrattuali e quella delle pretese delittuali. Uni FR ha inoltre criticato il fatto che il testo della disposizione comprenda a torto anche atti interruttivi del debitore.

575 Effetti tra coobbligati (art. 141 AP-CO)

Vari pareri criticano questa normativa perché ritengono che il principio dovrebbe essere esteso a tutti i casi di coautori, indipendentemente dal fatto che la solidarietà sia perfetta o imperfetta. In questo modo sarebbe possibile semplificare e abbandonare l’attuale sistema, in parte poco comprensibile, della gerarchia della responsabilità (Schleudertraumaverband, OSP, Syna). Uni FR ha invece esplicitamente approvato la regola.

576 Variante ad art. 141 AP-CO

La maggioranza relativa dei partecipanti alla consultazione ha chiaramente approvato la variante dell’articolo 141 cpv. 4 AP-CO sugli effetti dell’interruzione nei confronti degli assicuratori (AG, BS, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH; PS, UDC; Centre patronal, USS, SGHVR, SKS, Creditreform, ASM; Pichonnaz). BS, SGHVR e ASM osservano che la normativa è già contemplata nel diritto della circolazione stradale e SO afferma che pertanto garantisce il coordinamento della prescrizione in tutti i settori del diritto.

Tre partecipanti hanno invece esplicitamente rifiutato la variante (TI, ASA, economiesuisse). Secondo ASA dovrebbe in ogni caso rimanere possibile, come finora, sollevare le eccezioni risultanti dal contratto d’assicurazione, per evitare che risulti un rapporto di solidarietà («... Le eccezioni risultanti dal contratto d’assicurazione sono mantenute; è fatta salva la normativa speciale.»).

58 Prescrizione del credito con pegno mobiliare (art. 142 AP-CO)

La presente disposizione non è stata oggetto di alcuna osservazione.

6 Pareri sulle ulteriori modifiche e su singole questioni

Se non sono presentate in seguito, le altre modifiche del Codice delle obbligazioni e del diritto vigente non hanno dato luogo a osservazioni sostanziali né per quanto concerne l’avamprogetto né per quanto concerne il rapporto esplicativo.

61 Altre modifiche del Codice delle obbligazioni (art. 60, 67, 315, 341 cpv. 2 AP-CO)

Huwiler si oppone con veemenza alla soppressione dell’articolo 67 capoverso 2 CO che manterrebbe un chiaro significato legale poiché da una parte stabilisce l’imprescrittibilità delle eccezioni e dall’altra regola il caso della cosiddetta condictio liberationis.