Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine

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5 Pareri sulle singole disposizioni

51 Principi (art. 127 AP-CO)

BS e LU propongono di precisare il titolo terzo del Codice delle obbligazioni («Dell’estinzione delle obbligazioni e della prescrizione»). LU solleva in generale il problema dell’opportunità di classificare le regole sulla prescrizione nel titolo terzo della parte prima del Codice delle obbligazioni.

LU suggerisce di concretizzare, prevedendola nel testo di legge, la necessità di sollevare un’eccezione per far valere il diritto di rifiutare la prestazione prescritta.

L’UDC ha approvato espressamente il mantenimento della regola secondo l’articolo 127 capoverso 3 AP-CO. LU ha proposto di riformulare l’articolo 127 capoverso 3 AP-CO affinché comprenda esplicitamente tutte le autorità statali («La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio.»). Il TCS si è detto sorpreso dalla mancata ripresa della riserva contenuta nel vigente articolo 127 CO a favore di determinate disposizioni del diritto civile federale e ha chiesto che il messaggio fornisca spiegazioni in proposito.

Uni GE ha inoltre chiesto di modificare la versione francese dei capoversi 1 e 3 dell’articolo 127 AP-CO («l'échéance du délai de prescription»; «le juge n'examine pas la prescription d'office»).

52 Termini

521 Termine relativo (art. 128 AP-CO)

Numerosi partecipanti considerano problematico il termine relativo di tre anni per i crediti del lavoratore, che riduce in proporzione non insignificante il termine previsto nel diritto vigente (JU; PS; GDS, USS, Schleudertraumaverband, SKS, Syna). Per contro USI e FER hanno espressamente apporvato il termine relativo di tre anni per i crediti risultanti da rapporti di lavoro (USI, FER) e FER ha chiesto anche di precisare l’esigibilità dei crediti per ferie e ore supplementari. Secondo FER la normativa proposta stabilisce la parità di trattamento tra lavoratore e datore di lavoro. FSA ritiene invece troppo breve il termine relativo di tre anni nell’ambito del diritto della famiglia e per quanto concerne l’obbligo di mantenimento.

BL e Creditreform propongono di prolungare a due anni il termine relativo. Due partecipanti hanno chiesto che sia in ogni caso possibile ridurre contrattualmente a un anno il termine relativo di tre anni (USDCR, USC/SBV/USP).

Pichonnaz ha approvato che il termine decorra dal momento relativo dell’effettiva presa d’atto del credito. Suva considera troppo vago e prematuro il momento previsto per la decorrenza del termine di prescrizione per i danni alle persone. SSIC ha crit,icato ritenendola poco chiara rispetto all’articolo 132 capoverso 1 AP-CO, la disposizione sulla decorrenza del termine di prescrizione prevista nell’articolo 128 capoverso 2 AP-COSSIC.

economiesuisse e ASA hanno suggerito di stabilire un collegamento con criteri oggettivi. Fondare i termini di prescrizione su elementi soggettivi è fonte di problemi pratici e crea incertezza del diritto (economiesuisse). L’ASA propone di definire il momento della presa d’atto del credito in un nuovo capoverso 3 in cui stabilire un criterio oggettivo che tenga conto del prolungamento dei termini di prescrizione («Il credito è considerato conosciuto se, secondo il principio della buona fede, il creditore può prendere atto di tutte le caratteristiche essenziali o di tutte le circostanze effettive che permettono di promuovere o motivare l’azione.»). SGHVR auspica che il testo di legge definisca chiaramente se è determinante il