Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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nell’ambito delle Condizioni generali d’affari (CGA) e ciò non soltanto per i danni alle persone ma anche in generale, soprattutto perché la riduzione dei termini verrebbe a pesare sulle parti più deboli del contratto (BS; ODA GE, SKS, OSP, ASM; Pichonnaz). OSP ritiene che deve essere del tutto esclusa la possibilità di abbreviare i termini nel settore dell’integrità fisica/psichica e della salute e delle relative assicurazioni. Occorre inoltre prevedere disposizioni a tutela delle parti più deboli, vale a dire i consumatori, i lavoratori e i locatari; niente esclude peraltro che queste parti rinuncino in seguito a sollevare l’eccezione di prescrizione (ODA GE). Alcuni hanno anche proposto che il prolungamento possa essere convenuto soltanto dopo la decorrenza dei termini di prescrizione poiché in caso contrario si rischia che le CGA impongano una riduzione generale dei termini al minimo ammissibile (SIA, USCI). Suva e TCS hanno per altro suggerito di limitare la possibilità di modificare i termini permettendone soltanto l’estensione.
La maggioranza dei partecipanti ha rifiutato completamente o nella forma proposta la possibilità di modificare i termini (JU, OW, SH, SO, TI, VD; I Verdi, PS; asbestopfer.ch, USI, ASA, Centre patronal, GDS, economiesuisse, FRC, HEV, holzbau schweiz, IRV/VKF, Isolsuisse, sicsvizzera, SSIC, USS, Sicherheitsfonds BVG, Schleudertraumaverband, SKS, ASIPG, ASI, USM/SMU, suissetec, SwissBanking, Syna, SZFF, TCS, UP, USIE) e ciò per i seguenti motivi:
− la possibilità di modificare i termini di prescrizione relativizza o si oppone in forte misura
agli obiettivi della revisione, vale a dire all’unificazione, al prolungamento e all’armonizzazione dei termini (SH, SO, VD; PS; asbestopfer.ch, USI, ASA, Centre patronal, GDS, economiesuisse, IRV/VKF, sicsvizzera, Schleudertraumaverband, SKS, SwissBanking, Syna, TCS);
− la normativa aumenta l’incertezza giuridica (OW, SO, VD; PS; asbestopfer.ch, USI, ASA,
economiesuisse, FRC, HEV, SSIC, SwissBanking, TCS). La legge dovrebbe disciplinare i termini di prescrizione in modo vincolante (OW; ASA);
− per determinati generi di contratto, in particolare i contratti di locazione e di lavoro e i
contratti con i consumatori, la possibilità di modificare i termini non è appropriata, poiché si rischia così di ledere sistematicamente la parte più debole (TI, VD; I Verdi, PS; asbestopfer.ch, GDS, HEV, Isolsuisse, sicsvizzera, USS, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, suissetec, Syna);
− la normativa proposta potrebbe avere per conseguenza che i termini di prescrizione siano
prevalentemente modificati dalle Condizioni generali d’affari (CGA), ledendo in particolare la parte più debole (SH; PS; asbestopfer.ch, USI, FRC, HEV, holzbau schweiz, Isolsuisse, sicsvizzera, USS, Schleudertraumaverband, SKS, suissetec, Syna, SZFF, TCS, USIE); ciò desta particolare preoccupazione sotto il profilo della protezione dei consumatori e in definitiva può portare a ignorare i termini di prescrizione vigenti (OW; FRC);
− TI critica l’avamprogetto facendo presente che in linea di massima una riduzione
contrattuale dei termini di prescrizione dovrebbe essere possibile anche per i danni alle persone, per esempio nell’ambito dei contratti di lavoro;
− I GDS ricordano, nell’ottica del diritto comparato, che nessun altro Paese ha adottato una
normativa comparabile;
− Secondo ASI il prolungamento senza esigenze di forma comporta rischi particolari.
Alcuni partecipanti hanno sostanzialmente chiesto di esaminare nuovamente la possibilità di modificare i termini e le relative esigenze di forma (costruzionesvizzera, ASI, Uni FR). In particolare la proposta di applicare prescrizioni formali diverse alla rinuncia e al prolungamento dei termini è contraddittoria e deve esservi posto rimedio prevedendo la forma scritta sia per la rinuncia sia per il prolungamento (UNI FR).