Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine

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massimo cessa di corrispondere alla durata dell’obbligo di conservare gli atti secondo l’articolo 962 CO; i medesimi pareri hanno inoltre rilevato con toni critici che l’avamprogetto non affronta questa problematica (USI, Forum PMI, SwissBanking). Per coerenza la corrispondenza tra obbligo di conservare gli atti e prescrizione dovrebbe essere mantenuta (USI). Da ciò dipendono anche situazioni e problemi complessi per quanto concerne le prove, che non sono stati sufficientemente approfonditi (Forum PMI). Diversi partecipanti lamentano la mancanza di un’attenta analisi delle difficoltà probatorie cagionate dall’allungamento dei termini di prescrizione (costruzionesvizzera, Forum PMI).

Diversi partecipanti hanno inoltre fatto osservazioni e proposte sui seguenti punti non affrontati né nell’avamprogetto né nel rapporto:

− è stata criticata la mancanza di qualsivoglia spiegazione nel rapporto quanto alla proposta

liberalizzazione dei termini di prescrizione e alla loro conseguente abbreviazione; siffatta abbreviazione è contraria al mandato del Consiglio federale nonché alle normative straniere (GDS);

− un partecipante deplora esplicitamente che il progetto non contenga alcuna disposizione

specifica a tutela delle parti più deboli (FRC);

− due partecipanti hanno suggerito di adeguare e prolungare nell’ambito della presente

revisione anche i termini dell’azione di nullità, dell’azione di riduzione e della petizione d’eredità secondo gli articoli 521, 533 e 600 CC (USDCR, USC);

− è stato proposto di adeguare anche l’articolo 61 CO per quanto concerne i danni alle

persone. Infatti, questa normativa produce una disparità di trattamento ingiustificata in dipendenza del fatto che l’azione sia data nell’ambito di un rapporto di diritto pubblico o di un rapporto di diritto privato («Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l’esercizio di un’industria o cagionano danni alle persone»; OSP);

− un partecipante fa riferimento alla revisione in corso dell’articolo 37m della legge sulle

banche che intende regolare la problematica degli averi non rivendicati per lunghi periodi poiché il diritto vigente non prevede la prescrizione di questi crediti (SwissBanking);

− è nuovamente stato deplorato che non sia stata portata avanti l’idea della revisione del

diritto della responsabilità civile (SGHVR, OSP);

− due partecipanti hanno proposto di migliorare il coordinamento con la revisione

attualmente in corso della legge sul contratto d’assicurazione (LCA)4, poiché è fondamentale che la copertura dell’assicurato e la sua pretesa siano di uguale durata (TCS) e a tale riguardo hanno in particolare proposto un adeguamento dell’articolo 46 LCA (UNI FR);

− un partecipante ha proposto di tenere esplicitamente conto del progetto di diritto comune

europeo della vendita5 (SGHVR).

4 Pareri sulla revisione (punti centrali)

41 Unificazione dell’insieme del diritto in materia di prescrizione

411 Idea dell’unificazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva in linea di massima l’idea dell’unificazione del diritto in materia di prescrizione (GR, NE, SO, TG, TI, VS; PPD, PLR, I

4 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (Legge sul contratto d’assicurazione, LCA; RS 221.229.1)

5 Proposta della Commissione europea dell’11 ottobre 2011 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM [2011] 635 def.)