Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine

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decennale di conservazione degli atti secondo l’articolo 962 CO (USI, economiesuisse, USAM, ASI, SwissBanking, Fiduciari Suisse, VSI).

Soltanto cinque partecipanti hanno valutato la variante in modo positivo (AI, OW; asbestopfer.ch, Sicherheitsfonds BVG, UP). Un termine di prescrizione unico e assoluto semplificherebbe la situazione e permetterebbe quindi di applicare il diritto in modo uniforme. Potendo interromperne il decorso, sarebbe sensato anche un termine più breve per i danni alle persone (AI). Secondo OW l’ordinamento proposto sarebbe coerente con la prescrizione degli attestati di carenza di beni. Alcuni partecipanti approvano la variante del termine assoluto di 20 anni sostenendo però che i danni alle persone devono essere retti da un termine di 30 anni secondo l’art. 130 AP-CO (asbestopfer.ch, UP).

44 Decorrenza speciale del termine per le pretese di risarcimento

USAM e Fiduciari Suisse approvano il fatto che la legge fissi il momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione delle pretese di risarcimento e di riparazione.

Diversi partecipanti hanno proposto di modificare l’articolo 129 capoverso 1 AP-CO facendo decorrere il termine assoluto dalla presa d’atto del credito da parte del creditore (asbestopfer.ch, Schleudertraumaverband, Syna, UP; Honsell). Ciò renderebbe superflua una regola supplementare per i danni alle persone e sarebbe in accordo con i principi del diritto delle assicurazioni senza compromettere la pace giuridica (asbestopfer.ch, UP). Fondarsi sul momento della presa d’atto del danno sarebbe opportuno sotto il profilo della storia del diritto e del diritto comparato nonché tenendo conto della giurisprudenza della Corte EDU. Syna e Schleudertraumaverband chiedono altrettanto per le pretese di riparazione (Schleudertraumaverband, Syna).

Pichonnaz ritiene problematico far decorrere la prescrizione dei crediti risarcitori dall’esigibilità, poiché così diviene decisivo il momento del danno, che per i danni tardivi deve comunque essere determinato retroattivamente; sarebbe più ragionevole un termine perentorio che non possa essere interrotto né sospeso («délai butoir») e decorra dal momento della violazione del contratto o dell’atto (cpv. 1: «Ogni azione è limitata da un termine perentorio di dieci anni che decorre dall’atto o dall’omissione che ha causato la violazione dell’obbligo contrattuale o di un dovere extracontrattuale. Questo termine è di 30/40 anni per le azioni in riparazione di una lesione grave dell’integrità personale o dell’ambiente.»; cpv. 2: «Per le rendite vitalizie e le analoghe prestazioni periodiche il termine perentorio decorre dalla scadenza della prima prestazione arretrata; la scadenza del termine perentorio per una delle prestazione arretrate vale per l’intero credito.»;. Nel contempo Pichonnaz critica la disposizione secondo l’articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO in quanto fornisce una nuova definizione del momento dell’esigibilità senza che se ne ravvisi la necessità.

45 Possibilità di modificare i termini di prescrizione

451 Possibilità di modificare i termini

I partecipanti hanno acolto in modo controverso la proposta di ampliare, rispetto a quanto previsto nel diritto vigente, la possibilità di modificare in linea di massima i termini di prescrizione legali.

Una minoranza di partecipanti ha approvato in linea di principio l’idea (BS, LU, SG, VS; UDC; FER, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, SIA, OSP, SUISA, Suva, Creditreform, ASM, TCS, Fiduciari Suisse, Uni GE, USIC; Honsell, Pichonnaz). Molti di coloro che hanno approvato la possibilità di modificare i termini hanno proposto di limitare o di vietare la possibilità di abbreviare, in via contrattuale, i termini legali di prescrizione