Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine

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né possono prolungare il termine relativo oltre 10 anni.»; cpv. 3: «Il termine perentorio non può essere né ridotto né prolungato.»).

Diversi partecipanti giudicano equivoca e ambigua la disposizione di cui all’articolo 133 capoverso 4 AP-CO. Alcuni hanno fatto notare che a causa della formulazione dell’articolo v’è da temere che il momento della decorrenza del termine possa essere rinviato e non possa più essere determinato soggettivamente (BS, GE; SGHVR, Uni GE). La regola non è pertanto sufficiente per impedire gli abusi (GE; SGHVR, Uni GE).

SWICO ha infine suggerito che la possibilità di modificare i termini per dare avviso dei difetti secondo l’articolo 201 capoverso 4 AP-CO e l’articolo 370 capoverso 4 AP-CO deve essere espressamente fatta salva nell’articolo 133 AP-CO.

552 Rinuncia (art. 134 AP-CO)

La regola proposta in materia di rinuncia all’eccezione di prescrizione è stata oggetto di valutazioni contrastanti da parte dei partecipanti alla consultazione.

Diversi partecipanti hanno approvato la norma ritenendola adeguata sotto il profilo materiale (OW, SO; FSA, OSP, SVA). FSA chiede tuttavia di sopprimere l’esigenza della forma scritta poiché non necessaria. Inoltre, la durata della rinuncia dovrebbe essere limitata ai pertinenti termini di prescrizione legali o contrattuali e dovrebbe essere possibile prolungare la prescrizione mediante accordo contrattuale.

Un numero maggiore di partecipanti ha invece chiesto di riformulare la disposizione (VD; ASA, Centre patronal, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, Suva, Fiduciari Suisse). La rinuncia dovrebbe essere possibile in ogni momento per la durata massima di dieci anni, prima o dopo la sopravvenienza della prescrizione, fermo restando che dovrebbero essere possibili più rinunce successive a sollevare l’eccezione della prescrizione (USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR). SGHVR e Suva ritengono che la normativa attuale secondo cui è sempre possibile rinunciare alla prescrizione non ponga alcun problema. Secondo USAM e Fiduciari Suisse sarebbe necessaria una normativa per indicare chiaramente che, se l’azione è promossa durante il periodo di rinuncia, l’eccezione di prescrizione è definitivamente esclusa e che il termine di rinuncia decorre dal momento della dichiarazione di rinuncia. Stando a VD la disposizione dovrebbe disciplinare nel primo capoverso la possibilità di rinunciare alla prescrizione prima o dopo la sua sopravvenienza e negli altri capoverso i dettagli della rinuncia.

ASA critica le spiegazioni del rapporto esplicativo secondo cui nel diritto vigente è impossibile rinunciare all’eccezione mentre la prescrizione è in corso e chiede una modifica che permetta la rinuncia dall’inizio del termine assoluto con valore dispositivo per tre anni (cpv. 1: «Il debitore può rinunciare all’eccezione di prescrizione dal momento della decorrenza del termine di prescrizione assoluto. La rinuncia deve avvenire nella forma scritta.»; cpv. 2: «La dichiarazione di rinuncia può avere una validità massima di dieci anni. Se non ne è indicata la durata, la rinuncia vale per tre anni.»; ASA). economiesuisse critica l’ambiguità della distinzione tra prolungamento del termine di prescrizione e rinuncia a sollevare l’eccezione proponendo una modifica (cpv. 1: «Dopo la nascita del credito il debitore può rinunciare a sollevare l’eccezione di prescrizione. La rinuncia deve avvenire nella forma scritta.»; cpv. 2: «La dichiarazione di rinuncia può avere una validità massima di dieci anni.»; cpv. 3: da sopprimere; economiesuisse).

Diversi partecipanti hanno sollevato interrogativi sulla disposizione dell’articolo 134 capoverso 3 AP-CO (GE; ASA, Centre patronal, USAM, Fiduciari Suisse, Uni FR). Alcuni si