Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine

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Verdi, PS, UDC; asbestopfer.ch, ASA, ASP, economiesuisse, electrosuisse, FHS, HEV, sicsvizzera, ODA GE, RoadCross, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR, SKS, ASI, OSP, CSI, SUISA, Suva, SVA, ASM, SWICO, SwissBanking, Uni GE, UNIL, VGS; Pichonnaz).

Numerosi partecipanti hanno però espresso (anche) alcune riserve. Vi è chi, nell’interesse della certezza del diritto, ha auspicato una moderata unificazione dei termini di prescrizione attuali, a condizione che un attento esame delle singole disposizioni riveli che ne deriverebbero vantaggi significativi (VD, economiesuisse). Come finora dovrebbe poter essere possibile prevedere eccezioni alla regola fondamentale (economiesuisse, Forum PMI, FHS). Due partecipanti hanno proposto che nel diritto svizzero vi siano al massimo quattro diversi termini di prescrizione e che possano essere adeguati nei contratti; oltre a un termine relativo di 3 anni e a un termine assoluto di 10 anni, dovrebbe esservi anche un termine di 20 anni per determinati crediti come il credito riconosciuto nell’attestato di carenza di beni o i crediti per i danni alle persone, nonché un termine di 30 anni in caso di reati per i quali è comminata la pena detentiva a vita, mentre in alcuni casi dovrebbe essere prevista l’imprescrittibilità (USDCR, USC/SBV/USP). Diversi partecipanti hanno invece proposto di operare l’unificazione distinguendo le pretese contrattuali dai crediti extracontrattuali (asbestopfer.ch, FSA, Creditreform, UP; Döbeli). FRC ha infine deplorato che la revisione proposta tende quasi a impedire l’auspicabile unificazione del diritto in materia di prescrizione.

Una considerevole minoranza di partecipanti ha tuttavia rifiutato nel complesso l’idea di unificare l’intero diritto in materia di prescrizione (BL; asbestopfer.ch, Centre patronal, holzbau schweiz, FSA, USAM, ASIPG, USM/SMU, SZFF, Fiduciari Suisse, UP, USIE, VSI; Honsell). La sola volontà di unificazione non costituisce una giustificazione sufficiente e il rapporto non ne dimostra la necessità (holzbau schweiz, FSA, ASIPG, SZFF). Per stabilire se e in quale misura le normative vigenti vadano modificate e unificate, va compiuto un esame approfondito della tematica, altrimenti potrebbero rimanere dei dubbi sulla necessità della revisione (holzbau schweiz, SZFF, USIE). L’avamprogetto di unificazione potrebbe essere fonte di nuove incertezze giuridiche (USAM, ASIPG, USM/SMU, Fiduciari Suisse). Nel contempo, molti partecipanti dubitano che i duplici termini aiutino a semplificare la situazione nel diritto dei contratti (Centre patronal, holzbau schweiz, USAM, ASIPG, SZFF, Fiduciari Suisse); BL propone invece di modificare l’articolo 60 CO e le pertinenti leggi speciali estendendo a 2 anni il termine relativo e introducendo un termine di prescrizione assoluto di 30 anni. Per altri partecipanti, vi sono buoni motivi di assoggettare a normative diverse la prescrizione dei crediti contrattuali e quella dei crediti derivanti da reati (asbestopfer.ch, Centre patronal, UP; Honsell).

412 Oggetto e portata della revisione

Alcuni partecipanti sottolineano che lo scopo dell’unificazione non va perseguito in assoluto e che occorre in particolare tenere conto della protezione della parte contrattuale più debole (TI; costruzionesvizzera). L’unificazione completa non affronta sufficientemente le particolarità delle singole normative (costruzionesvizzera). Di per sé, la soppressione dei divergenti termini di prescrizione vigenti non appare essenziale (VD). L’oggetto della revisione dovrebbe essere la riduzione del numero dei termini di prescrizione divergenti e dovrebbe essere fissato un momento comune per la decorrenza dei termini (Pichonnaz).

L’adeguamento delle disposizioni sulla prescrizione contenute nelle altre leggi è ritenuto ragionevole (TG, PS). Occorre svolgere un’analisi approfondita di tutte le regole in materia di prescrizione nel diritto privato (economiesuisse). Diversi partecipanti hanno criticato il fatto che l’avamprogetto non intende o non può abrogare o adeguare tutte le disposizioni in materia di prescrizione contenute nelle leggi speciali, ma in parte non è chiaro o non si riesce