Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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l’articolo 131 capoverso 2 AP-CO («Se l’intero credito è prescritto, nel caso di rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche lo sono anche le singole prestazioni.»).
54 Computo dei termini (art. 132 AP-CO)
La disposizione proposta ha suscitato le critiche di alcuni partecipanti. Giudicandola imprecisa, LU propone di completare la formulazione dell’articolo 132 AP-CO, ripresa immutata dal diritto vigente (cfr. art. 132 CO) («Per il rimanente le disposizioni generali sul computo dei termini per l’adempimento delle obbligazioni si applicano anche alla prescrizione.»). Secondo Honsell sarebbe corretto menzionare l’inizio e la fine del termine di prescrizione e non la prescrizione. Pichonnaz propone la seguente modifica dell’articolo 132 capoverso 1 AP-CO («Nel computo del termine di prescrizione non si tiene conto del giorno della decorrenza.»; Pichonnaz). Uni GE ha invece approvato espressamente la presente regola che a suo dire costituisce una precisazione benvenuta.
55 Modifica e rinuncia
551 Possibilità di modificare i termini (art. 133 AP-CO)
Secondo VD e FRC, l’articolo 133 AP-CO deve essere complessivamente riformulato per renderlo più chiaro, evitare incertezze del diritto e proteggere le parti contrattuali più deboli. TI critica la disposizione perché non stabilisce chiaramente se e come potrebbero essere modificati i termini di prescrizione per i crediti derivanti da convenzioni del diritto di famiglia, da contratti di rendita, da dividendi e da interessi di mora.
SG e Uni FR propongono di prescrivere che la modifica possa essere effettuata soltanto per scritto. VD propone inoltre che, oltre alla forma scritta, la validità della modifica sia vincolata al rispetto di una forma particolare, comparabile a quella necessaria in passato per le proroghe di foro. LU suggerisce di precisare che la modifica deve avvenire sulla base di un accordo.
GDS ritiene troppo brevi i termini minimi di uno, rispettivamente tre anni sanciti nell’articolo 133 capoverso 2 AP-CO.
Vari partecipanti hanno espressamente approvato l’articolo 133 capoverso 3 AP-CO è stato espressamente approvato (BS; FRC, SGHVR, Uni GE ). Numerosi pareri propongono di limitare o escludere la possibilità di ridurre nelle Condizioni generali di contratto (o Condizioni generali d’affari) i termini legali di prescrizione e ciò non soltanto per quanto concerne i danni alle persone ma in generale, tanto più che altrimenti non si potrebbe impedire l’applicazione generalizzata di tali riduzioni a scapito delle parti contrattuali più deboli (BS; ODA GE, SKS, OSP, ASM; Pichonnaz). ASA ha invece rifiutato la presente disposizione, ritenendo che in ogni caso la nullità dovrebbe essere limitata conformemente all’articolo 20 capoverso 2 CO e non dovrebbe essere dichiarato nullo l’intero contratto. Alcuni partecipanti hanno criticato la disposizione poiché pregiudicherebbe senza necessità l’autonomia delle parti, nella misura in cui sarebbe perfino possibile un’esclusione completa della responsabilità (FSA, USAM, Fiduciari Suisse). Secondo USAM e Fiduciari Suisse dovrebbe essere possibile ridurre il termine di prescrizione nella misura in cui le parti lo desiderano. SG ha sollevato, chiedendo di chiarirla, la questione del rapporto tra la presente regola e l’articolo 341 capoverso 1 CO per quanto concerne la prescrizione dei crediti risultanti dal diritto del lavoro e l’impossibilità per il lavoratore di rinunciarvi. Pichonnaz suggerisce di limitare fortemente la possibilità di modificare i termini e di escluderla per il termine perentorio (cpv. 1: «Il termine o il momento della sua decorrenza possono essere modificati da una trattativa tra le parti.»; cpv. 2: «Le condizioni generali o le clausole non negoziate non possono ridurre i termini di prescrizione,