Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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67 Modifica della LEF13 / prescrizione degli attestati di carenza di beni (art. 149a AP-LEF)
La maggioranza dei partecipanti ha rifiutato la modifica dell’articolo 149a capoverso 1 AP-LEF secondo cui il termine di prescrizione dei crediti certificati da un attestato di carenza di beni viene adeguato alle nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni e ridotto a dieci anni ((AG, BL, JU, TI, ZH; ASA, Centre patronal, Forum PMI, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, CSI, SUISA, SVA, Creditreform, Fiduciari Suisse, VGS, VSKF, VSI, Winterthur). A sostegno del loro rifiuto i partecipanti hanno addotto motivi diversi:
− il termine di prescrizione degli attestati di carenza di beni è già stato abbreviato dalla
revisione della LEF del 1997; in tale ambito si è rinunciato all’imprescrittibilità di tali attestati prevista nel diritto anteriore e il termine di prescrizione attuale è stato fissato a 20 anni; questi fatti si oppongono a una nuova riduzione del termine (BL, JU, ZH; Creditreform, VSKF, VSI);
− il termine di prescrizione di 10 anni proposto per i crediti certificati da attestati di carenza
di beni è considerato troppo breve in considerazione dei lunghi periodi attualmente necessari per il risanamento e la ripresa economica dei debitori che sovente superano i 10 anni (AG, ZH; Centre patronal, SUISA, SVA);
− alcuni partecipanti temono che i brevi termini di prescrizione incrementeranno gli atti
interruttivi cagionando costi supplementari per tutti gli interessati (AG; ASA, CSI, Creditreform, VGS);
− sotto il profilo sistematico sono state sottolineate le differenze tra la prescrizione in
generale e la prescrizione dei crediti certificati da attestati di carenza di beni, differenze che giustificano un diverso trattamento (AG, JU, ASA, CSI, SUISA, VGS);
− una riduzione provocherebbe uno squilibrio ingiustificato tra prolungamento dei termini di
prescrizione nel Codice delle obbligazioni e riduzione della prescrizione degli attestati di carenza di beni (ASA);
− i debitori insolventi sarebbero privilegiati rispetto ai debitori solvibili (ASA);
− una riduzione avrebbe per conseguenza una diminuzione non trascurabile delle entrate
delle collettività pubbliche (CSI, VGS, Winterthur);
− un breve termine di prescrizione per i crediti certificati da attestati di carenza di beni
sarebbe in contraddizione con i termini di prescrizione in vigore all’estero (CSI, Creditreform, VGS).
Soltanto GR e KBK giudicano positiva la riduzione di questi termini. KBK ritiene che la riscossione dei debiti non sarebbe pregiudicata mentre l’esecuzione sarebbe notevolmente semplificata, nella misura in cui diminuirebbero i problemi connessi con l’allestimento di copie e duplicati degli attestati di carenza di beni.
68 Modifica della LSu14 (art. 32 e art. 33 AP-LSu)
Meier ha proposto di rinunciare, nei casi in cui la collettività pubblica è creditrice, a far decorrere la prescrizione da un momento soggettivo, difficile da stabilire in questi casi, ma di prevedere un termine assoluto che prenda avvio in un momento oggettivo. Va nel contempo conservata la vigente regola dell’articolo 33 LSu, per evitare di dover rinunciare alla forma di interruzione della prescrizione più semplice e più giustificata per la collettività pubblica che è tenuta a rispettare i principi della legalità e della proporzionalità.
13 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1)
14 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1)