Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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− infine SIA e USIC chiedono che questo lungo termine di prescrizione sia istituito soltanto
se una corrispondente modifica della legge sul contratto di assicurazione (LCA) prescrive che tali danni devono imperativamente essere coperti dall’assicurazione di responsabilità civile professionale.
Una minoranza ha inoltre proposto un termine di 20 anni per i danni alle persone (SO; ASA, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, SGHVR), da applicare soltanto agli autentici danni tardivi, non a tutti i danni alle persone (ASA, economiesuisse, SGHVR). Secondo ASA soltanto in questi casi si giustifica una soluzione giuridica di questo genere che comporta difficoltà probatorie, costi supplementari e incertezza del diritto («Per le pretese derivanti dai danni alle persone per i quali trascorre un periodo di latenza superiore a 10 anni tra la causa del danno e il momento in cui quest’ultimo si verifica (cosiddetti danni tardivi …;»). SGHVR ha tuttavia osservato che nemmeno questa normativa permette di risolvere ogni problema (SGHVR).
Due partecipanti ritengono che l’obiettivo possa essere raggiunto con una normativa che, invece di fondarsi su un lungo termine di prescrizione assoluto connesso con il momento in cui insorge il danno, si basi sul momento della presa d’atto del danno (Pichonnaz, Honsell), oppure rinunci completamente al termine di prescrizione assoluto, in questi casi o in generale in caso di danni ambientali o all’integrità fisica (Pichonnaz). La soluzione proposta nell’avamprogetto dovrebbe essere presa in considerazione soltanto a titolo sussidiario (Pichonnaz).
434 Variante: termine assoluto di 20 anni
La variante proposta nell’avamprogetto, vale a dire un termine uniforme assoluto di 20 anni è stata rifiutata da una forte maggioranza (AG, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, TG, TI, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; USI, costruzionesvizzera, economiesuisse, FRC, Forum PMI, IRV/VKF, Isolsuisse, sicsvizzera, ODA GE, USDCR, USC/SBV/USP, USS, USAM, SGHVR, SIA, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP, suissetec, Creditreform, ASM, SwissBanking, Syna, TCS, Fiduciari Suisse, Uni GE, USIC, VSI). Alcuni ritengono il termine assoluto di 10 anni sufficiente e considerano appropriato un termine di prescrizione specifico per i danni alle persone (AR, BE, BS). Altri criticano un termine generale assoluto di 20 anni in quanto è nettamente troppo lungo (GE, SH; USI, economiesuisse) e non presenta vantaggi chiari in caso di danni tardivi (GE; Uni GE). Altri ancora temono che il mercato delle assicurazioni sarebbe sfavorito dai premi elevati che ne deriverebbero e che ne risulterebbe pregiudicata l’attrattiva della piazza economica (SO, ZH; SIA, USIC). ZH teme che l’aumento dei procedimenti si tradurrebbe in un maggior onere per i tribunali e in procedure probatorie costose. AR, BE e sicsvizzera hanno inoltre osservato che un termine unico di 20 anni creerebbe differenze tra il diritto svizzero e il diritto straniero e internazionale. Vari partecipanti hanno sottolineato il diverso significato dei danni alle persone e dei danni patrimoniali, diversità che giustifica termini differenti per gli uni e per gli altri (BS, GR; PLR, SGHVR). Stando a GR un termine unico di 20 anni obbligherebbe a ridurre i termini di prescrizione trentennali vigenti, come per esempio quelle previsto nella legge sull’ingegneria genetica6, ragione per cui un termine di 20 anni non troverebbe la sua collocazione nel sistema legale (TG). Secondo USI sarebbe inoltre sbagliato prolungare a 20 anni il termine di prescrizione di alcune prestazioni periodiche, finora assoggettate a prescrizione quinquennale. Un termine unico di 20 anni sarebbe inoltre in contraddizione con il termine
6 Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica, LIG; RS 814.91)