Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine

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prescrizione in considerazione di Internet e dell’immediatezza delle comunicazioni e degli affari. Honsell mette in dubbio che gli attuali termini di prescrizione siano effettivamente considerati troppo brevi. Huwiler rifiuta , il prolungamento del termine relativo per le pretese derivanti dall’indebito arricchimento, rinviando alla funzione di tale termine, e ritiene inadeguato il momento della decorrenza del termine proposto dall’avamprogetto.

432 Termine relativo di tre anni e termine assoluto di dieci anni

La maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in proposito approva la proposta combinazione di un termine relativo di prescrizione di tre anni e di un termine assoluto di dieci anni (AR, GR, SO; PPD; costruzionesvizzera, economiesuisse, FER, H+, Isolsuisse, sicsvizzera, USDCR, USC/SBV/USP, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, suissetec, ASM, SwissBanking, Syna).

Nel contempo molti partecipanti hanno criticato o rifiutato con motivazioni diverse e in parte contraddittorie la durata del termine relativo di prescrizione:

− numerosi partecipanti alla consultazione hanno proposto un termine relativo uniforme di

cinque anni (OW; I Verdi, PS; FRC, USS, SUISA). TI ha chiesto che tale termine relativo viga soltanto per i crediti contrattuali, il che corrisponderebbe anche all’attuale normativa prevista nell’articolo 129 CO;

− tre partecipanti hanno espressamente chiesto un termine relativo di cinque anni per i

crediti del diritto del lavoro (JU, SH; SKS);

− OSP ha chiesto un termine relativo di cinque anni almeno per le pretese derivanti dai

danni alle persone e dalla previdenza professionale (OSP);

− BL propone per contro di fissare un termine relativo di due anni;

− Centre patronale rifiuta del tutto la combinazione dei termini proposta dall’avamprogetto

rilevando i problemi che ne deriverebbero nel diritto civile e nei settori retti da leggi speciali. Critica nel complesso le ripercussioni e le modifiche che l’allungamento dei termini avrebbe al di fuori del diritto di prescrizione vero e proprio, per esempio sui crediti derivanti dal fidanzamento (art. 93 CC) o sul pagamento del mutuo (art. 315 CO). Inoltre, la combinazione dei termini riduce in modo ingiustificato i termini di prescrizione nel diritto dei contratti;

− numerosi partecipanti criticano la riduzione dei termini di prescrizione nel diritto dei

contratti e nel diritto della famiglia ritenendola indesiderata e sfavorevole (FRC, SKS, SVA, Creditreform). La riduzione aumenta gli atti interruttivi e di conseguenza anche i costi (Forum PMI, SUISA, SVA);

− H+ ha chiesto che sia mantenuto il tenore dell’articolo 60 capoverso 1 CO e di

conseguenza che il termine di prescrizione relativo di un anno previsto nella responsabilità extracontrattuale rimanga invariato;

− Honsell ritiene ingiustificato un termine relativo di tre anni poiché si può ragionevolmente

esigere che un creditore faccia valere la sua pretesa entro un anno dalla conoscenza del debitore e del credito.

433 Termine di 30 anni per i danni alle persone

L’idea di un termine assoluto di prescrizione di trenta anni per i danni alle persone ha raccolto il consenso di una maggioranza relativa di partecipanti (AG, AR, BE, BL, FR, GR, JU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH; PPD, PLR, I Verdi, PS, UDC; asbestopfer.ch, GDS, FRC, sicsvizzera. ODA GE, RoadCross, FSA, USS, Schleudertraumaverband, SKS, OSP, SUISA, Syna, TCS, Uni GE, VAO). Il PLR ritiene tuttavi problematica e una sfida la conservazione dei documenti durante 30 anni che tale normativa richiede. Secondo il PPD tale termine tiene adeguatamente conto dei danni tardivi e dei danni durevoli. Sicsvizzera ritiene che il termine sia nell’interesse del lavoratore e corrisponde agli standard internazionali (sicsvizzera). Uni