Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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inequivocabile se, e in quale misura, i principi del diritto privato sul rispetto e l’effetto della prescrizione debbano valere ad esempio nel diritto fiscale.
64 Modifiche della LResp8 (art. 20 cpv. 1, art. 21 e art. 23 AP- LResp)
Centre patronal ha considerato inaccettabile la proposta modifica dell’articolo 21 AP-LResp che proteggerebbe l’operato non diligente delle autorità. Uni GE ritiene la disposizione insoddisfacente.
Meier ha in linea di massima approvato le modifiche proposte, chiedendo però che far valere per scritto le proprie pretese nei confronti del Dipartimento federale delle finanze sia considerato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, come previsto nella legge militare9, nella legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile10 o nella legge sul servizio civile11.
65 Titolo finale del CC
651 Art. 49 AP-Tit. fin. CC
Diversi partecipanti hanno rifiutato la normativa transitoria proposta dall’articolo 49 AP-Tit. fin. CC (TI, ASA, economiesuisse, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SVA, Fiduciari Suisse, Döbeli). Secondo USAM e Fiduciari Suisse non vi sono motivi di derogare al principio generale della non retroattività. TI ha in particolare criticato la possibilità prevista nell’articolo 49 capoverso 2 AP-Tit. fin. CC di applicare ai termini del diritto vigente il nuovo diritto dal momento della sua entrata in vigore e ha proposto di fare espressamente salvi i termini per evitare l’applicazione del nuovo diritto ai crediti non ancora prescritti («Sono fatti salvi i termini di prescrizione del diritto anteriore»). Infine, ASA ha criticato l’applicazione del principio della lex mitior ritenendolo inadeguato in diritto civile; inoltre ha proposto di applicare il nuovo diritto soltanto ai crediti per cui il termine relativo di prescrizione non ha ancora preso avvio, suggerendo per il rimanente di assoggettare gli altri crediti al diritto vigente (cpv. 1: «A un credito si applicano i termini di prescrizione del diritto anteriore se il termine relativo di prescrizione ha preso avvio sotto questo diritto.»; cpv. 2: «A tutti gli altri crediti il cui termine di prescrizione relativo non ha ancora preso avvio si applica il nuovo diritto»). I Verdi hanno criticato la normativa dell’articolo 49 AP-Tit. fin. CC considerandola insufficiente poiché il diritto transitorio richiede una normativa più approfondita; propongono di conseguenza di precisare che i termini non ancora scaduti nel momento dell’entrata in vigore decorrono secondo il nuovo diritto. SVA ha peraltro consigliato di adottare una disposizione comprensibile per disciplinare gli aspetti di diritto transitorio della prescrizione dei crediti constatati da attestati di carenza di beni («La prescrizione dei crediti certificati da attestati di carenza di beni prima dell’entrata in vigore della presente modifica decorre dall’entrata in vigore medesima.»). Due partecipanti hanno chiesto di mantenere il vigente articolo 49 Tit. fin. CC (Centre patronal, economiesuisse). Secono economiesuisse l’applicazione retroattiva del nuovo diritto ai crediti già esistenti deve essere assolutamente evitata. Uni GE ha sottolineato l’importanza del diritto transitorio per quanto concerne i
8 Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32)
9 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10)
10 Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1)
11 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0)