Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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per quanto concerne l’obbligo di esaminare l’opera dando avviso dei difetti in tempi brevi e la concomitante finzione di accettazione.
Alcuni partecipanti hanno invece approvato esplicitamente le norme proposte (GR, I Verdi; ODA GE, USS, SKS, Creditreform). GR considera queste regole più pratiche, più semplici e più ragionevoli di quelle presentate nel progetto parallelo di revisione del diritto di garanzia e ritiene conformi al diritto internazionale le norme proposte nel presente progetto.
Alcuni partecipanti appoggiano la soppressione dell’articolo 210 capoversi 1 e 3 AP-CO (PS; SKS), altri la rifiutano esplicitamente (costruzionesvizzera, economiesuisse, SIA, USIC). Honsell sostiene che la soppressione dell’articolo 210 capoverso 3 AP-CO non è ragionevole, mentre economiesuisse ritiene che l’adeguamento dei termini di perenzione non dovrebbe far parte della revisione del diritto in materia di prescrizione. Nel contempo, SIA e USIC propongono di modificare l’obbligo, ritenuto insoddisfacente, di dare immediato avviso dei danni secondo l’articolo 370 capoverso 3 CO («Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti»).
Diversi partecipanti rifiutano espressamente la proposta di introdurre un termine assoluto per dare avviso dei difetti negli articoli 201 capoverso 4 e 370 capoverso 4 AP-CO (NE; Isolsuisse, SSIC, USM/SMU, suissetec, SWICO). L’esigenza centrale deve in particolare consistere nel garantire la parità di trattamento dei fornitori e delle imprese appaltatrici nelle relazioni contrattuali a più livelli (Isolsuisse, suissetec). FSA critica la disposizione dell’articolo 201 capoverso 4 AP-CO perché non è chiaro se si tratta di diritto imperativo e se il termine previstovi per dare avviso dei difetti vale pure in caso di dolo; FSA rifiuta entrambe le ipotesi. Due partecipanti hanno chiesto di fissare a un anno i termini previsti negli articoli 201 capoverso 4 e 370 capoverso 4 AP-CO, termine che appare loro adeguato (USDCR, USC/SBV/USP). HEV e USS chiedono, facendo riferimento alla revisione del diritto di garanzia, che sia previsto un termine assoluto anche per dare avviso dei difetti delle cose mobili che sono utilizzate per la realizzazione di un’opera immobiliare (art. 201 cpv. 4 «Il compratore deve dare avviso dei difetti della cosa in ogni caso entro due anni dalla consegna. L’avviso deve essere effettuato entro cinque anni dalla consegna se la cosa è impiegata nell’ambito di un’opera immobiliare che ha reso difettosa.»). SSIC ha chiesto di chiarire conformemente alla Norma SIA 118 la nozione di «consegna della cosa» impiegata nell’articolo 370 capoverso 4 AP-COSSIC. SIA e USIC, infine, rifiutano esplicitamente la soppressione dell’articolo 371 CO (SIA, USIC).
Uni FR propone di adeguare l’articolo 219 capoverso 3 AP-CO dal punto di vista terminologico, sostituendo la nozione di «fabbricato» con la nozione di «fondo». Honsell critica il mantenimento della norma speciale per i beni culturali nell’articolo 210 capoverso 1bisCO, poiché ritiene che essa non sia stata armonizzata con tale disposizione.
63 Modifiche di altre leggi (dogane, tasse di bollo, imposte, tassa d’esenzione dall’obbligo militare, diritto penale amministrativo)
Secondo il rapporto la consultazione dovrebbe rivelare se in questi ambiti sono auspicabili modifiche parziali o se è preferibile un cambiamento di sistema.
Una maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in tal merito ha rifiutato queste modifiche (AG, LU; Centre patronal). Due partecipanti hanno invece chiesto che esse siano realizzate e che la revisione sia estesa ad altri settori del diritto e ad altre leggi (USDCR, USC/SBV/USP). Meier ha suggerito che il legislatore stabilisca in modo chiaro e