Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine

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termini di prescrizione attualmente in vigore nel diritto dei contratti siano assolutamente affidabili e non sarebbe giustificato, né auspicabile, ridurli ulteriormente; le addotte incertezze del diritto non sussistono e un cambiamento di paradigma come quello prospettato non è opportuno nemmeno in una prospettiva di diritto comparato. Nemmeno la possibilità di rinunciare alla prescrizione permette di ovviare agli svantaggi del sistema dei duplici termini (Schleudertraumaverband, Syna). Honsell sottolinea che l’attuale termine relativo previsto nel diritto in materia di indebito arricchimento è concettualmente errato (e va pertanto soppresso) e fa inoltre riferimento alla riforma del diritto in materia di prescrizione portata a termine in Germania, a suo modo di vedere sbagliata alla stregua delle corrispondenti normative del diritto internazionale. SH e PS rifiutano esplicitamente l’introduzione dei duplici termini nel diritto del lavoro e nel diritto delle persone, poiché problematica sotto il profilo della certezza del diritto.

43 Prolungamento dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale

431 Idea del prolungamento

Una forte maggioranza di partecipanti ha approvato l’idea di prolungare i termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale (AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH; PPD, I Verdi, PS, UDC; USI, ASA, asbestopfer.ch, bfu, GDS, FRC, FMH, IVR/VKF, sicsvizzera, ODA GE, RoadCross, FSA, USS, SGHVR, Schleudertraumaverband, SKS, ASI, OSP, SUISA, Suva, ASM, SwissBanking, Syna, Uni GE, UNIL, UP, VAO, UTP; Döbeli, Pichonnaz, Werro). RoadCross accoglie favorevolmento il prolungamento in particolare per quanto concerne la protezione delle vittime. L’ASA ha fatto notare che il prolungamento dei termini non va considerato isolatamente ma nel contesto complessivo dell’ordine giuridico, in particolare nella prospettiva della produzione della prova, e nel confronto con l’estero. FR e ASA sottolineano che il diritto in materia di prescrizione deve tenere conto dei danni tardivi e dei danni durevoli. Werro ritiene invece che il proposto prolungamento dei termini di prescrizione sia adeguato soltanto in parte e propone invece di modificare il momento dal quale il termine decorre, per evitare la situazione assurda in cui la prescrizione interviene prima che la parte lesa abbia conoscenza del proprio diritto (Werro).

Numerosi partecipanti hanno del tutto o prevalentemente rifiutato il prolungamento dei termini di prescrizione (Aero-Club, ASA, costruzionesvizzera, Centre patronal, FER, Commercio Svizzera, Forum PMI, SSIC, Creditreform, Swissmem; Honsell, Huwiler). È stato criticato il fatto che nella forma prevista il progetto non è neutro sotto il profilo dei costi, perché termini più lunghi comporterebbero costi supplementari (ASA) o farebbero aumentare i premi assicurativi che raggiungerebbero livelli insopportabili, in particolare nel settore della biotecnologia e nel settore farmaceutico (Forum PMI). Swissmem ritiene che il prolungamento dei termini di prescrizione in ambito extracontrattuale abbia ripercussioni negative sulle imprese. Alcuni partecipanti hanno criticato il fatto che, con il prolungamento dei termini di prescrizione, verrebbe a mancare la corrispondenza tra termine di conservazione degli atti e periodo di latenza del diritto della prescrizione (ASA, costruzionesvizzera, Forum PMI, Creditreform), il che può difficilmente essere nell’interesse del legislatore. Secondo ASA non sarebbe nemmeno ragionevole prolungare il periodo durante il quale gli atti devono obbligatoriamente essere conservati poiché ciò provocherebbe ulteriori costi. Centre patronal rifiuta il prolungamento anche perché esso tutelerebbe i creditori incauti pregiudicando la certezza del diritto e il commercio e creando difficoltà di produzione della prova. GDS ha criticato il fatto che, malgrado l’unificazione, l’avamprogetto non permette di prolungare i termini, poiché questi ultimi, in particolare per le pretese contrattuali, verrebbero abbreviati; a sostegno di una tale soluzione non vi sono motivi materiali ed essa va pertanto rifiutata. FER rifiuta il prolungamento dei termini di