Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto e ha consigliato di prendere come modello l’articolo 48 LAV.
652 Variante all’art. 49 AP-Tit. fin. CC
La netta maggioranza dei partecipanti ha criticato e rifiutato la variante proposta nell’ambito dell’articolo 49 capoverso 2 AP-Tit. fin. CC, secondo cui il nuovo diritto si applica anche ai crediti prescritti secondo il diritto anteriore ma non secondo il nuovo diritto (AR, BE, BS, JU, SG, SO, TG, TI; PLR; ASA, economiesuisse, FSA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, SGHVR, Suva, ASM, Fiduciari Suisse). Siffatta retroattività è incompatibile con la certezza del diritto, in particolare in considerazione delle riconosciute e giustificate preoccupazioni delle vittime di danni personali che sono degne di protezione (AR, BE, BS, JU, SG, SO, TG, TI; FDP; economiesuisse, Suva, SVR) e in considerazione dei termini transitori che ne risultano, considerati troppo lunghi (PLR). TI considera inaccettabile l’eventualità che possano essere rimesse in discussione sentenze già passate in giudicato. Contrariamente alle spiegazioni date nel rapporto, mancherebbero i rimedi giuridici per opporvisi (FSA, USAM, ASM, Fiduciari Suisse). economiesuisse fa notare che la retroattività propria è in linea di massima contraria alla Costituzione ed è ammessa solo eccezionalmente se sono adempiute condizioni severe; su tale questione il progetto non si esprime. FSA ritiene che per quanto concerne i diritti di regresso questa retroattività sia fonte di ulteriori complicazioni. SGHVR ritiene che, se si intende perseguire l’obiettivo politico di migliorare la posizione delle vittime di danni tardivi, sarebbe opportuno scegliere una soluzione diversa dalla retroattività propria.
Alcuni partecipanti hanno invece approvato la variante facendo notare che soltanto così è possibile far valere determinati danni alle persone (PS; USS, VAO). Secondo VAO la revisione deve tenere conto anche delle legittime pretese delle vittime di danni (tardivi) insorti prima dell’entrata in vigore.
66 Modifica della LRPD12 (art. 9 AP-LRPD)
Numerosi partecipanti approvano la modifica proposta (FRC, SKS, Uni GE), in particolare perché essa si fonda sull’effettiva presa d’atto del credito e del debitore. Essa migliora la protezione dei consumatori anche se deroga dalla normativa europea in materia (Uni GE).
La modifica è stata rifiutata da un numero analogo di partecipanti (costruzionesvizzera, Centre patronal, Creditreform), poiché l’eurocompatibilità della normativa deve avere la priorità sull’unificazione del diritto in materia di prescrizione per tutelare gli interessi delle industrie d’esportazione (costruzionesvizzera, Centre patronal) e perché nuoce alla certezza del diritto e finalmente protegge i creditori imprudenti (Centre patronal). Un partecipante rifiuta la modifica proposta poiché inasprisce la responsabilità in modo sproporzionato e contrario agli interessi dell’economia (Creditreform).
Secondo un partecipante occorre in ogni caso correggere l’attuale incertezza per quanto concerne il decorso del termine (economiesuisse).
12 Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP; RS 221.112.944)