Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine

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452 Modifica dei termini di prescrizione

Le osservazioni e le proposte dei partecipanti quanto alla possibilità di modificare i termini di prescrizione sono diverse e in parte contraddittorie:

− alcuni partecipanti hanno proposto di permettere di modificare i termini soltanto nel settore

commerciale (JU; PS; Centre patronal);

− due partecipanti hanno proposto la forma scritta semplice come requisito di validità (SG;

Uni FR);

− VD e FER hanno suggerito di stilare un elenco di contratti per i quali non è possibile

modificare i termini. In modo analogo SVA ha chiesto di non permettere modifiche dei termini nel diritto di famiglia; infatti questi termini vanno esclusi dalla sfera dispositiva delle parti per impedire tentativi di manipolazione e esercitare pressione;

− TI ha inoltre proposto di fissare a 10 anni la durata minima al di sotto della quale il termine

di prescrizione per i danni alle persone non può essere ridotto e a 20 anni la durata massima del termine, con l’eccezione dei danni alle persone (TI). SIA e USIC ritengono che la durata massima di 30 anni sia eccessiva. D’altronde SUISA suggerisce di aumentare soltanto a due anni la soglia minima del termine relativo e a cinque anni quella del termine assoluto. Altri partecipanti auspicano invece che sia esclusa la possibilità di prolungare oltre i 10 anni il termine di prescrizione assoluto (H+, USDCR, USC/SBV/USP);

− Suva e TCS hanno inoltre proposto di permettere di modificare i termini di prescrizione

soltanto prolungandoli (Suva, TCS);

− un partecipante ha chiesto di limitare la possibilità di modificare i termini e di escludere in

ogni caso la possibilità di modificare il momento della decorrenza del termine (Centre patronal).

453 Rinuncia all’eccezione di prescrizione

Numerosi partecipanti hanno approvato la normativa proposta in materia di rinuncia all’eccezione di prescrizione (OW, SO, SIA, ASI, OSP, SUISA, SVA, Uni GE, USIC, Honsell, Pichonnaz) che corrisponde alle usanze e alla giurisprudenza (Honsell, Pichonnaz). Nel contempo SUISA ha espresso il timore che, nella forma proposta, l’istituto giuridico sia insignificante poiché, se rinuncia all’eccezione dopo la sopravvenienza della prescrizione, il creditore deve pervenire a un accordo o acquisire un titolo definitivo. OW e ASA approvano la durata massima di 10 anni durante la quale è possibile rinunciare all’eccezione (OW, ASA).

Numerosi partecipanti hanno tuttavia chiesto un’ampia riformulazione della disposizione ritenendo che nella forma proposta sia ambigua sotto diversi aspetti e lasci aperte alcune questioni (ASA, USDCR, USC/SBV/USP, USAM, Suva, Creditreform, Uni FR, Fiduciari Suisse; Pichonnaz). Ciononostante, USAM e Fiduciari Suisse reputano positivo che sia affrontata la questione degli effetti della rinuncia alla prescrizione. Secondo Suva va in ogni caso mantenuto il margine di manovra che vi è attualmente nella prassi per quanto concerne la dichiarazione di rinuncia stilata poco prima della scadenza del termine di prescrizione (Suva). Uni FR ritiene che la disposizione contenga una valutazione contraddittoria nella misura in cui la rinuncia, più favorevole al debitore, è trasformata per legge in una proroga della prescrizione, senza che siano possibili deroghe volontarie.

Due partecipanti preferirebbero rinunciare all’esigenza della forma scritta (FSA; Pichonnaz), poiché la proroga dei termini e la rinuncia all’eccezione di prescrizione dovrebbero essere assoggettate alle medesime prescrizioni di forma (Pichonnaz).