Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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chiedono quale termine vada applicato alla proroga se il debitore non si esprime a tale riguardo (USAM, Fiduciari Suisse, Pichonnaz). Per JU non è peraltro chiaro se l’esigenza della forma scritta posta dall’articolo 134 capoverso 1 AP-CO valga anche nei casi di cui all’articolo 134 capoverso 3 AP-CO. Secondo ASA, la legge dovrebbe chiarire quale sia la portata della rinuncia. Infine Centre patronale si chiede se il termine massimo di dieci anni si applica alla pratica attuale secondo cui il creditore rinuncia all’eccezione per un anno alla volta. Isolsuisse e suissetec rifiutano la disposizione nel suo complesso.
AG propone di precisare il titolo marginale dell’articolo 134 CO, affinché indichi che la disposizione regola la rinuncia a favore del creditore. USDCR e USCchiedono di rendere più comprensibile il presente articolo invertendo l’ordine dei capoversi 2 e 3.
Pichonnaz critica le prescrizioni formali e i limiti temporali previsti nella disposizione e ha proposto una nuova formulazione e un nuovo titolo marginale («Rinuncia a invocare la prescrizione»; cpv. 1: «Il debitore può rinunciare a invocare la prescrizione.»; cpv. 2: «Se dichiarata prima della scadenza del termine di prescrizione, la rinuncia a invocare la prescrizione vale per la durata indicata oppure, ove quest’ultima non sia indicata, per una durata di dieci anni.»; cpv. 3: «Se dichiarata dopo la scadenza del termine di prescrizione, la rinuncia a invocare la prescrizione vale per la durata voluta oppure, ove quest’ultima non sia indicata, per una durata che non costituisca un impegno eccessivo.»).
553 Effetti nei confronti di terzi (art. 135 AP-CO)
Uni GE approva espressamente la disposizione in quanto chiarisce la situazione. LU suggerisce di precisare la terminologia impiegata nelle disposizioni per chiarire che non si tratta del rapporto interno tra debitori («nei confronti di più debitori»). Pichonnaz suggerisce una nuova formulazione dell’articolo 135 capoverso 1 AP-CO che, conformemente al diritto vigente, permetta di estendere gli effetti della modifica o della rinuncia ai debitori solidali, se tale è la volontà delle parti («La modifica o la rinuncia di uno dei debitori solidali è opponibile agli altri soltanto se tale è la volontà effettiva delle parti»).
Alcuni partecipanti chiedono che, diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto, la modifica, la rinuncia e la sospensione valgano per tutti i debitori solidali, poiché è necessario un ordinamento uniforme di tutti i casi accomunati da una medesima causalità (asbestopfer.ch, OSP, UP).
554 Variante all’articolo 135 AP-CO
La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva espressamente la variante all’articolo 135 capoverso 3 AP-CO concernente l’effetto della modifica e della rinuncia nei confronti dell’assicuratore (AG, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH; PPD, PS, UDC; asbestopfer.ch, USDCR, USC/SBV/USP, USS; SGHVR, Schleudertraumaverband, SKS, OSP, Creditreform, ASM, Syna, Uni GE, UP; Pichonnaz). Inoltre, Schleudertraumaverband e Syna suggeriscono che questa normativa valga anche indipendentemente da un diritto di credito diretto.
Una minoranza ha invece rifiutato la variante proposta (BS, TI; ASA, Centre patronal, economiesuisse). BS osserva che la disposizione non è imperativa, privilegia l’assicuratore rispetto ai debitori solidali abituali e le sue ripercussioni non sono prevedibili. Secondo ASA la normativa impedisce all’assicuratore di adottare misure di riduzione del danno e di assicurare le prove, ragione per cui può tutt’al più fungere da speciale disciplinamento per singoli casi, ma non come regola generale. Centre patronal reputa la normativa estranea all’ordinamento e ingiustificata.