Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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momento della presa d’atto effettiva o il momento in cui la parte lesa avrebbe potuto prendere atto del credito a meno di una negligenza (grave), e dichiara di preferire la seconda soluzione. Uni GE chiede che questo punto sia chiarito nel messaggio. SGHVR chiede di disciplinare la decorrenza del termine nei casi in cui il danno si produce in modo scaglionato nel tempo. FSA osserva che non è chiaro nemmeno quando inizia a decorrere il termine relativo per le pretese concernenti i danni di mora poiché non è chiaro quando si prenda atto dell’intero credito e in che momento un processo diviene ragionevolmente possibile.
L’ASA ha suggerito di disciplinare il momento della decorrenza del termine per i diritti di regresso in un nuovo capoverso 4, fermo restando che, per questi diritti, la decorrenza e la durata del termine devono essere stabilite tenendo conto della giurisprudenza attuale.
In quanto alla terminologia, FSA propone la formulazione più precisa di «termine di prescrizione relativo».
Honsell propone di riunire, semplificandoli, gli articoli 128 e 129 AP-CO in modo tale da esprimere chiaramente la combinazione di un termine relativo che dipende dalla conoscenza del credito e di un termine assoluto che non ne dipende («Il termine di prescrizione è di tre anni dalla presa d’atto del credito e del debitore e, indipendentemente dalla presa d’atto, di dieci anni dall’esigibilità.»; Honsell).
Döbeli suggerisce di prevedere per le disposizioni contrattuali soltanto il termine assoluto di 10 anni (capoverso 3: «Salvo convenzione contraria, per i crediti che il debitore si è impegnato a soddisfare per contratto o con riconoscimento scritto del debito vale sempre il termine assoluto.»).
522 Termine assoluto (art. 129 AP-CO)
Pichonnaz ritiene ambigua e inadeguata sotto diversi punti di vista la disposizione concernente il momento della decorrenza del termine assoluto di prescrizione; per quanto concerne la distinzione tra la conoscenza e l’esigibilità del credito, questa disposizione manca di chiarezza anche rispetto all’articolo 128 capoverso 2 AP-CO. Honsell propone di fondarsi, diversamente da quanto fa il diritto vigente, sulla nascita del credito, poiché la conoscenza precede di regola l’esigibilità del credito.
JU rimprovera al titolo marginale dell’articolo 129 AP-CO di essere inesatto poiché il capoverso 2 di questa disposizione regola casi eccezionali. FSA propone di usare l’espressione «termine di prescrizione assoluto» e di limitarsi a stabilire nell’articolo 129 capoverso 1 AP-CO che la prescrizione assoluta termina «dopo dieci anni».
Alcuni partecipanti chiedono che, oltre ai momenti previsti nell’articolo 129 capoverso 2 AP-CO per la decorrenza del termine, siano adottate regole corrispondenti anche per i crediti derivanti dall’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO), in particolare anche per il caso dell’impugnazione per errore e della gestione d’affari senza mandato (art. 422 seg. CO) (GE; SGHVR, Creditreform, Uni GE: nuovo n. 2: «per le azioni di indebito arricchimento o di consegna dell’utile: dal giorno in cui si è prodotto l’arricchimento o il guadagno, »; nuovo n. 3: «per le altre azioni: dalla data del fatto generatore del credito»). Alcuni partecipanti propongono anche di impiegare nel testo l’espressione «evento dannoso» o «comportamento dannoso», invece dell’espressione «atto che ha causato il danno» (ASA, SSIC, SGHVR). Nel contempo andrebbe rilevato che, in caso di danni ripetuti o durevoli, occorre fondarsi sulla fine dell’atto dannoso oppure sulla fine dell’effetto dannoso (SGHVR, Uni GE: «il giorno in cui l’evento dannoso è avvenuto o è cessato»).