Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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economiesuisse, FSA, USAM, SIA, Creditreform, Fiduciari Suisse, Uni FR, UP, USIC). Una tale normativa corrisponde ad alcuni ordinamenti giuridici stranieri (asbestopfer.ch, USAM, Fiduciari Suisse, UP). Questa soluzione permetterebbe inoltre di evitare atti dispendiosi a tutela del diritto del creditore (asbestopfer.ch, UP). Alcuni partecipanti si esprimono a favore della possibilità di interrompere la prescrizione con una diffida formale in special modo per alcuni rapporti internazionali o in caso di competenza delle giurisdizioni commerciali (economiesuisse, FSA, Creditreform, Uni FR). Secondo FSA la diffida dovrebbe contenere un riferimento esplicito all’interruzione della prescrizione e le medesime informazioni di una domanda di esecuzione. Per altro tale sistema permetterebbe di realizzare la parità di trattamento tra crediti pecuniari e crediti non pecuniari (SIA, Uni FR, USIC). Secondo Uni FR la nozione di diffida sarebbe così considerevolmente precisata.
Come ulteriore atto interruttivo in materia di danni alle persone e delle relative pretese assicurative è stato proposto l’avvio di negoziati (OSP, Creditreform) o di accertamenti da parte dell’assicurazione (OSP). Inoltre FSA suggerisce di considerare un atto interruttivo anche la costituzione in accusatore privato in un procedimento penale. Pichonnaz chiede che ciò sia chiarito unicamente nel messaggio (Pichonnaz).
SVA ha infine consigliato di chiarire la nozione di tribunale statale nell’articolo 137 numero 2 AP-CO.
572 Nuova decorrenza (art. 138 AP-CO)
La disposizione proposta o la sua formulazione sono state oggetto di diverse osservazioni. Honsell ritiene la disposizione imprecisa o mal formulata (Honsell), perché non distingue chiaramente i diversi casi e Centre patronal ha pertanto chiesto una disposizione che corrisponda al vigente articolo 137 CO.
Vari partecipanti hanno rimproverato anche all’articolo 138 capoverso 2 numero 3 AP-CO di essere impreciso (ODA GE, SGHVR, SVA; Honsell). ODA GE e SVA propongono di precisare l’articolo 138 capoverso 2 numero 3 AP-CO inserendovi l’espressione «nel momento della conclusione» (dinanzi all’istanza adita), facendo ad esempio riferimento al passaggio in giudicato dell’atto. Honsell chiede che l’interruzione duri fino alla definitiva cessazione della litispendenza. Alcuni criticano inoltre la relazione tra l’articolo 138 capoverso 2 numero 4 AP-CO e l’articolo 149a AP-LEF, poiché prevedono termini differenti, e chiedono di porre rimedio a queste contraddizioni (GE; SGHVR, Uni GE). TI solleva la questione della determinazione del nuovo termine in caso di convenzione secondo l’articolo 133 AP-CO. Pichonnaz propone una nuova formulazione dell’articolo 139 numero 3 AP-CO che menzioni anche la procedura arbitrale, i meccanismi alternativi di composizione dei litigi e i negoziati («3. dal momento della conclusione della lite dinanzi all’autorità adita, in caso di istanza di conciliazione, di azione, di rimedio giuridico, di eccezione, di fine della procedura arbitrale o di un altro genere di composizione alternativi delle liti o di fine dei negoziati con cui le parti hanno convenuto di sospendere la prescrizione.»). Infine Uni GE chiede di modificare la versione francese della disposizione («L'interruption fait courir de nouveaux délais de prescription.»).
Honsell critica in generale il fatto che la nuova decorrenza del termine di prescrizione dovrebbe in generale prendere avvio soltanto con la cessazione del motivo interruttivo.
573 Durata dei nuovi termini (art. 139 AP-CO)
Sono state fatte osservazioni soltanto riguardo all’articolo 139 capoverso 1 AP-CO. BS consiglia di precisare in questa disposizione se per «nuovi termini» che seguono l’interruzione si intendono i termini di prescrizione legali o quelli eventualmente convenuti