Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Ad articolo 2
Capoverso 1:
Secondo l‟articolo 8 capoverso 3 LRCN, il Consiglio federale può ridurre gli importi di cui al capoverso 2 fino agli importi previsti nell‟articolo 7 paragrafo (b) della Convenzione di Parigi, se tale riduzione è giustificata dal tipo di impianto nucleare o dal tipo di sostanze nucleari trasportate, nonché dalle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare relativo a tale impianto o a tali sostanze. Tenuto conto degli accertamenti citati al punto 1.3.2, lettera b, la somma di copertura degli impianti svizzeri di ricerca nucleare e del deposito intermedio federale può essere fissata a 70 milioni di euro (cfr. in proposito le osservazioni al n. 1.3.2 lett. b).
Capoverso 2:
Gli impianti di ricerca nucleare e il deposito intermedio federale presso il PSI sono complessivamente considerati un unico impianto nucleare ai sensi della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare. Altrettanto vale per gli impianti di ricerca nucleare del Politecnico federale di Losanna. La formulazione del capoverso 1 non permette di stabilire con certezza se l‟avamprogetto di ordinanza fissa a 70 milioni di euro l‟ammontare della copertura per ciascun impianto nucleare oppure se gli impianti di ricerca nucleare e il deposito intermedio federale debbano ciascuno disporre di una copertura assicurativa (cfr. commento all‟art. 1 AP-ORCN). La LRCN esige unicamente che, anche in caso di riduzione della somma di copertura, l‟ammontare totale della copertura non sia inferiore a 70 milioni di euro per impianto nucleare. La legge non esclude la possibilità di stipulare una copertura assicurativa per ciascun impianto di ricerca nucleare. Pertanto il capoverso 2 precisa che una copertura minima di 70 milioni di euro va stipulata per ciascun impianto nucleare.
Capoverso 3:
Finora i danni nucleari causati dal trasporto di sostanze nucleari erano coperti dall‟assicurazione degli impianti nucleari. In futuro, i trasporti di sostanze nucleari devono essere assicurati in funzione del numero di trasporti e devono quindi disporre di una copertura assicurativa separata da quella degli impianti nucleari. Grazie a questa separazione, le assicurazioni private riescono più agevolmente a mettere a disposizione le elevate somme di copertura per gli impianti nucleari. Inoltre, questa separazione soddisfa i principi attuariali, poiché gli impianti nucleari e il trasporto di sostanze nucleari costituiscono due gruppi di rischio diversi. La formulazione per «ciascun trasporto di sostanze nucleari» nel capoverso 3 tiene conto di questo fatto (cfr. anche formulazione dell‟art. 1 lett. b).
Tenuto conto degli accertamenti citati al punto 1.3.2, lettera b, la somma di copertura per il trasporto di sostanze nucleari, fatta eccezione per i combustibili nucleari irradiati e i prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti con peso complessivo superiore a 100 kg, è inoltre fissata a 80 milioni di euro sul modello dell‟articolo 8 capoverso 3 LRCN.