Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

l‟Assemblea federale ha licenziato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero le convenzioni relative alla responsabilità civile nel campo dell‟energia nucleare, tale importo ammontava a circa 1,8 miliardi di franchi svizzeri. Con un corso di cambio di 1,20 CHF per euro, la somma di copertura ammonta a circa 1,45 miliardi di franchi svizzeri.

Secondo l‟articolo 9 capoverso 1 LRCN, un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera o un altro garante deve fornire una copertura di almeno 1 miliardo di franchi. Se è possibile ottenere dalle assicurazioni private una copertura maggiore a condizioni accettabili, il Consiglio federale aumenta la somma minima (art. 9 cpv. 2 LRCN). Secondo la normativa vigente, nell‟ORCN tale importo va fissato a 1 miliardo di franchi (vedi in proposito art. 4 cpv. 1 e art. 5 AP-ORCN); le assicurazioni private stanno attualmente esaminando se e in quale misura sia possibile aumentare tale importo.

Nella misura in cui superano la copertura privata dell‟esercente di un impianto nucleare, i danni nucleari sono coperti dall‟assicurazione della Confederazione fino all‟ammontare totale della copertura (1200 milioni di euro), conformemente all‟articolo 10 capoverso 1 LRCN.

b. Riduzione della somma di copertura per gli impianti di ricerca nucleare, per il deposito in-

termedio federale e per il trasporto di determinate sostanze nucleari:

L‟articolo 8 capoverso 3 LRCN prevede che il Consiglio federale possa ridurre a 70, rispettivamente a 80 milioni di euro, gli importi previsti nella Convenzione complementare di Bruxelles, se il genere di impianto nucleare o il genere di sostanze nucleari trasportate, e le prevedibili conseguenze di un incidente nucleare provocato da tale impianto o da tali sostanze giustificano una riduzione.

L‟UFE ha chiesto all‟Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) di compiere gli accertamenti necessari per stabilire se in questi casi si giustifichi una riduzione.

L‟IFSN ha proceduto a un confronto tra gli impianti nucleari situati in Svizzera sotto il profilo della pericolosità, del potenziale di pericolo e del potenziale di rischio. I risultati degli accertamenti dell‟IFSN hanno mostrato che il rischio di rilascio di sostanze nell‟ambiente da parte degli impianti di ricerca nucleare svizzeri, del deposito intermedio federale e in occasione di trasporti di sostanze nucleari è inferiore di alcuni ordini di grandezza rispetto a quello delle centrali nucleari. Ciò è da un lato dovuto alle modeste attività di questi impianti nucleari o delle sostanze trasportate, e dall‟altra al fatto che il calore di decadimento (e la densità di energia che ne deriva) prodotto da reattori senza capacità produttiva, da depositi intermedi e da trasporti di sostanze nucleari non basta per provocare la fusione del combustibile nucleare.

Per conflitti bellici, atti di terrorismo o di sabotaggio (art. 3 LRCN), gli effetti possono essere limitati verso l‟alto unicamente attraverso l‟inventario esistente. L‟IFSN suggerisce quindi, per la fissazione della somma di copertura, di considerare il rapporto fra l‟inventario della quantità di radioattività esistente e quello dei reattori di potenza, e propone di ridurre a 70 milioni di euro la somma di copertura per gli impianti di ricerca nucleare e per il deposito intermedio federale e di ridurre a 80 milioni di euro

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la somma di copertura per i trasporti di sostanze nucleari .

Lo studio dell‟UFPP citato al punto 1.3.1 lettera b ipotizza possibili danni per diversi miliardi di franchi nel caso di un attentato terroristico a un trasporto di sostanze nucleari altamente radioattive. In caso di attacco terroristico, un trasporto di sostanze nucleari sarebbe inoltre più esposto di un impianto nucleare. Occorre tenere presente questo dato nel momento in cui si decide in merito a una riduzione della somma di copertura.

Per valutare il pericolo potenziale possono essere utili le seguenti informazioni di fondo:

5 ENSI AN-7031, Rev. 1, del 13 gennaio 2010 (non disponibile in italiano);