Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
L‟obbligatorietà del certificato permette soprattutto di semplificare lo svolgimento dei trasporti transfron-
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talieri . Le informazioni concernenti il trasporto internazionale che sono considerate rilevanti dalle autorità competenti devono essere disponibili in forma standardizzata.
Secondo l‟articolo 15 capoverso 2 dell‟ordinanza del 10 dicembre 2004 sull‟energia nucleare (OENu; RS 732.11), la domanda di licenza per il trasporto di sostanze nucleari deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione della domanda e d‟ora in avanti deve segnatamente contenere anche i dati concernenti l‟esercente responsabile di un impianto nucleare e quelli concernenti la copertura privata (vedi art. 21 AP-ORCN). L‟UFE rilascia la licenza dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda. Pertanto, per quanto concerne i trasporti che si svolgono esclusivamente su territorio svizzero, non sussiste l‟obbligo di presentare un certificato più completo, come prevede l‟articolo 4 paragrafo (d) della Convenzione di Parigi.
Sezione 5: Fondo per danni nucleari
ad articolo 16
L‟articolo 16 AP-ORCN corrisponde all‟articolo 8 capoverso 1 della vigente ORCN, salvo che l‟obbligo della Confederazione di gestire un Fondo per danni nucleari è già menzionato nell‟articolo 13 capoverso 1 LRCN. Nell‟articolo 14 è pertanto sufficiente indicare la forma giuridica del Fondo.
ad articolo 17
L‟articolo 17 AP-ORCN corrisponde all‟articolo 9 della vigente ordinanza salvo per un aspetto. Il capoverso 2 lettera b AP-ORCN sostituisce l‟espressione «spese di liquidazione dei sinistri» (art. 9 cpv. 2 lett. b ORCN) con l‟espressione «spese per la liquidazione dei danni» contenuta nell‟articolo 10 capoverso 2 LRCN. Si tratta di un semplice adeguamento terminologico, poiché l‟articolo 10 capoverso 2 LRCN concerne le spese per la liquidazione dei danni.
ad articolo 18
L‟articolo 18 AP-ORCN riprende la formulazione del vigente articolo 10.
ad articolo 19
L‟articolo 19 AP-ORCN corrisponde all‟articolo 8 capoversi 2 e 3 della vigente ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare. Il capoverso 1 del vigente articolo 8 ORCN concernente la forma giuridica del Fondo per danni nucleari è ripreso nell‟articolo 16 AP-ORCN, mentre i capoversi 2 e 3 dell‟articolo 8 ORCN riguardanti l‟amministrazione e la verifica formano d‟ora innanzi l‟articolo 19 AP-ORCN; suddividendo in questo modo le disposizioni previste nell‟attuale articolo 8 ORCN, la sezione 5 diviene più comprensibile.
8 Exposé des Motifs, Projet Nr. 4 (f), stato: 2 febbraio 2010.