Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
ad articolo 11 ORCN vigente
L‟articolo 11 fa riferimento all‟articolo 4 della vigente LRCN (spese per i provvedimenti dell‟autorità).
Nell‟ambito della revisione totale del diritto sulla responsabilità civile in materia nucleare questa disposizione è stata soppressa. I provvedimenti secondo l‟articolo 4 presentano forti analogie con le misure preventive previste nell‟articolo 3 capoverso 4 LRCN. Diversamente da quanto disponeva la precedente normativa, secondo le nuove regole non ha più importanza chi abbia adottato queste misure e in quale forma. I costi delle misure preventive ordinate dall‟UFE, o da esso successivamente approvate, sono sempre considerati come danni nucleari e sono risarciti. L‟autorità che ordina o approva una misura lo fa sempre sotto forma di decisione.
È pertanto possibile stralciare il vigente articolo 11 senza che sia necessario sostituirlo.
ad articolo 12 ORCN vigente
In virtù dei principi menzionati per quanto riguarda l‟articolo 11, può essere soppresso anche
l‟articolo 12 della vigente ordinanza. Infatti, l‟articolo 7 AP-ORCN contiene un‟enumerazione esaustiva dei rischi esclusi dalla copertura privata.