Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Sezione 2: Copertura privata
ad articolo 3
Per rendere più comprensibile l‟ordinanza, il presente articolo precisa che la somma della copertura privata si compone di un importo di base e di un importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio. Gli importi di base vengono poi indicati nell‟articolo 4 AP-ORCN, mentre l‟importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio è stabilito nell‟articolo 5 AP-ORCN.
ad articolo 4
Secondo l‟articolo 9 capoverso 1 LRCN, l‟esercente di un impianto nucleare assume la propria responsabilità civile ottenendo, presso un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera o presso un altro garante, una copertura di almeno un miliardo di franchi per ogni impianto nucleare, più il 10 per cento di questo importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio nel caso (art. 8 cpv. 2 LRCN). Nel caso di cui all‟articolo 8 capoverso 3, occorre invece una copertura pari all‟importo fissato dal Consiglio federale. Nel contempo, la copertura privata deve ammontare ad almeno 700 milioni di euro in virtù del correlato disposto degli articoli 7 paragrafo (a) e 10 paragrafo (a) della Convenzione di Parigi. Se è possibile ottenere una copertura di importo più elevato a condizioni accettabili, il Consiglio federale aumenta le somme minime di cui al capoverso 1, conformemente all‟articolo 9 capoverso 2 LRCN. Attualmente le assicurazioni private sono in grado di offrire una copertura di 1 miliardo di franchi per le centrali nucleari, per il deposito intermedio Würenlingen e per il trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti con un peso complessivo superiore a 100 kg, perciò questo importo è menzionato
nell‟ordinanza (art. 4 cpv. 1 AP-ORCN). Per gli impianti nucleari e per i trasporti che, ai sensi
dell‟articolo 2 AP-ORCN, devono essere coperti con una somma di 70 o di 80 milioni di euro, le assicurazioni private possono fornire la copertura completa prevista nell‟articolo 2 AP-ORCN, fatti salvi i rischi esclusi conformemente all‟articolo 7 AP-ORCN (art. 4 cpv. 3 e 4 AP-ORCN).
ad articolo 5
Vedi le osservazioni relative all‟articolo 3.
ad articolo 6
Capoverso 1:
Secondo il Codice di diritto processuale svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) le spese ripetibili sono in linea di massima poste a carico della parte che soccombe. I costi di una perizia extragiudiziaria sono di regola a carico della parte che l‟ha chiesta. In considerazione della priorità data alla protezione della vittima nella legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare, i costi delle perizie extragiudiziarie e delle spese ripetibili (le spese di difesa del testo vigente) della parte lesa rimangono, come finora, coperti dall‟importo di base della somma assicurativa.
Capoverso 2:
Il capoverso 2 riprende l‟articolo 3 capoverso 3 della vigente ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare adeguandone tre aspetti.