Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Sezione 6: Disposizioni finali

ad articolo 20

Secondo l‟articolo 31 capoverso 2 LRCN, il Consiglio federale designa il servizio competente che può prendere o autorizzare le misure di reintegro secondo l‟articolo 1 paragrafo (a) capoverso (viii) della Convenzione di Parigi. L‟autorità designata è l‟UFE per analogia con l‟articolo 3 capoverso 4 LRCN (cfr. messaggio, pag. 5004).

ad articolo 21

Capoverso 2:

Secondo l‟articolo 15 capoverso 1 OENu, la domanda di licenza per il trasporto di sostanze nucleari deve menzionare lo speditore, il destinatario, il trasportatore e l‟organizzatore del trasporto.

L‟articolo 1 capoverso (vi) della Convenzione di Parigi definisce l‟esercente di un impianto nucleare come la persona designata o riconosciuta dalle autorità pubbliche competenti come l‟esercente di tale impianto nucleare. Conformemente all‟articolo 2 lettera b LRCN, per esercente di un impianto nucleare s‟intende chi è espressamente designato come tale nella licenza d‟esercizio o di trasporto. Pertanto, il richiedente deve venire assoggettato anche all‟obbligo di indicare esplicitamente nella domanda di licenza per il trasporto di sostanze nucleari l‟identità dell‟esercente responsabile di un impianto nucleare. L‟articolo 15 capoverso 2 OENu va completato di conseguenza.

Inoltre, la lettera i obbliga il richiedente a fornire la prova della copertura secondo l‟articolo 1 lettera c e l‟articolo 2 capoverso 3 AP-ORCN. La prova della copertura è già necessaria secondo la prassi attuale. L‟OENu deve esplicitamente menzionare questo nuovo requisito, poiché in futuro i trasporti di sostanze nucleari beneficeranno di una copertura, rispettivamente di un‟assicurazione, separata da quella degli impianti nucleari.

ad articolo 22

Capoversi 1 e 2:

I premi per la copertura degli impianti nucleari sono riscossi in anticipo per l‟intero esercizio annuale (art. 8 cpv. 2 AP-ORCN). I fornitori della copertura privata notificano all‟UFE al più tardi entro il

15 novembre di ogni anno i premi per l‟anno successivo per la copertura privata dei danni causati dagli impianti nucleari (art. 10 cpv. 1 AP-ORCN). In caso di entrata in vigore dell‟ordinanza all‟inizio dell‟anno, per esempio, i contributi per l‟anno in corso devono essere fissati in anticipo. Non si possono però obbligare i fornitori della copertura a effettuare una notifica retroattiva al 15 novembre dell‟anno precedente. Di conseguenza la notifica deve avvenire entro due mesi dall‟entrata in vigore dell‟ordinanza.

Capoverso 3:

L‟articolo 9 capoversi 2-5 AP-ORCN prevede che sia effettuata una stima provvisoria dei contributi sulla base del valore medio dei contributi dell‟ultimo esercizio annuale. Tali contributi provvisori devono essere versati anticipatamente dall‟esercente di un impianto nucleare. Alla fine dell‟anno, vengono calcolati i contributi definitivi e le somme versate in eccesso o in difetto vengono rimborsate o, rispettivamente, riscosse.