Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Sezione 4: Trasporti su territorio svizzero
ad articolo 13
capoverso 1:
Il numero 32 dell‟«Exposé des Motifs» del Protocollo del 1982 alla Convenzione di Parigi, nonché il
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numero 44 dell‟«Exposé des Motifs» del Protocollo del 2004 trattano esplicitamente il presente caso: «Une partie contractante peut, en cas de transport de substances nucléaires expédiées de l‟étranger à destination d‟une installation située sur son territoire, exiger que l‟exploitant de l‟installation prenne en charge ces substances à leur entrée sur son territoire ou même plus tôt. De même, dans le cas où des substances nucléaires sont expédiées à l‟étranger, par l‟exploitant d‟une installation nucléaire située sur son territoire, une Partie Contractante peu exiger que ces substances nucléaires restent sous la responsabilité de l‟exploitant jusqu‟à la sortie de son territoire ou même plus tard.»
Secondo la Convenzione di Parigi, ciascuno Stato membro ha la facoltà di rendere l‟esercente di un impianto nucleare situato sul proprio territorio responsabile almeno dei danni nucleari causati sul territorio nazionale. Siffatta regola corrisponde in ampia misura alla normativa prevista nell‟articolo 3 capoversi 2 e 3 della vigente legge sulla responsabilità civile in materia nucleare. Non vi è ragione di derogare da tale normativa.
ad articolo 14
L‟articolo 3 capoverso 3 LRCN concerne il transito di sostanze nucleari e incarica il Consiglio federale di aumentare corrispondentemente al rischio del trasporto il limite massimo di responsabilità
dell‟esercente straniero interessato, se l‟importo previsto nella legislazione estera non copre adeguatamente i rischi di un incidente nucleare durante il transito. L‟esercente di un impianto nucleare straniero deve pertanto certificare di disporre di una copertura assicurativa per un importo di 80 o 1200 milioni di euro. Per soddisfare i requisiti minimi della Convenzione di Parigi e della LRCN, è necessario anche un certificato concernente la copertura dei rischi esclusi dall‟assicurazione privata.
ad articolo 15
Secondo l‟articolo 4 paragrafo (d) della Convenzione di Parigi, l‟esercente responsabile di un impianto nucleare consegnerà al vettore un certificato rilasciato da o per conto dell‟assicuratore, oppure da o per conto di un altro garante finanziario, che fornisca la garanzia finanziaria prevista dall‟articolo 10.
Detto certificato dovrà indicare il nome e l‟indirizzo di tale esercente nonché l‟ammontare, il genere e la durata della garanzia. Il certificato indicherà pure le sostanze nucleari e l‟itinerario coperti dalla garanzia, ed includerà una dichiarazione dell‟autorità pubblica competente, attestante che la persona nominata nel certificato è un esercente ai sensi della presente Convenzione.
Una parte contraente può escludere questo obbligo per i trasporti che avvengono interamente sul suo territorio.
7 Exposé des Motifs, Projet Nr. 4 (f), stato: 2 febbraio 2010.