Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
1.2.2 Legge del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN1)
La legge sulla responsabilità civile in materia nucleare licenziata dal Parlamento il 13 giugno 2008 è sostanzialmente caratterizzata dai seguenti elementi:
1. concentrazione della responsabilità sull‟esercente dell‟impianto nucleare (come finora);
2. responsabilità causale dell‟esercente dell‟impianto nucleare (come finora);
3. responsabilità finanziaria illimitata dell‟esercente dell‟impianto nucleare (come finora);
4. copertura obbligatoria dei danni nucleari fino a 1200 milioni di euro più il 10 per cento di que-2
sto importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio (si tratta di una novità, finora la copertura ammontava a un 1 miliardo di franchi più il 10 per cento di questo importo per gli interessi e le spese procedurali);
5. in caso di sinistro a tale somma vanno aggiunti 300 milioni di euro che l‟insieme delle Parti contraenti della Convenzione complementare di Bruxelles deve fornire secondo una chiave di ripartizione stabilita in tale convenzione. La Svizzera deve versare 7,2 di questi 300 milioni di euro (novità);
6. liberazione della persona civilmente responsabile dalla sua responsabilità nei confronti della parte lesa se quest‟ultima ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave (come finora);
7. responsabilità civile per i danni nucleari direttamente cagionati da un conflitto armato, da ostilità, da una guerra civile o da sommosse; rientrano in questa categoria anche gli atti terroristici (come finora);
8. estensione della nozione di danno nucleare: nella nozione di danno nucleare sono compresi il decesso, le lesioni personali e i danni patrimoniali (come finora); questa nozione comprende d‟ora innanzi anche il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, il mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento
dell‟ambiente nonché il costo delle misure adottate dopo un incidente nucleare per prevenire ulteriori danni nucleari (novità);
9. termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno e dell‟esercente responsabile; termine di perenzione di 30 anni a decorrere dal sinistro (come finora);
10. competenza di un unico tribunale per tutti i danneggiati, indipendentemente dal luogo di domicilio e dalla cittadinanza (novità);
11. se l‟incidente è avvenuto nel territorio di una Parte contraente, è garantito un risarcimento equivalente e non discriminatorio di tutti i danneggiati provenienti da una Parte contraente (no-
vità).
La revisione totale della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare mette quindi in primo piano, in particolare, l‟aumento dell‟obbligo di copertura e di assicurazione (punti 4 e 5). La revisione comporta inoltre un miglioramento della protezione delle vittime (punti 8, 10 e 11).
1 Nel seguito del testo la legge federale del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare (non ancora entrata in vigore) è designata con l‟abbreviazione LRCN. I casi in cui viene citata la vigente legge sulla responsabilità civile in materia nucleare sono oggetto di una menzione speciale. 2 Salvo esplicita indicazione contraria, a ciascun ammontare della copertura menzionato qui di seguito va aggiunto un importo del 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.