Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
osservazioni relative al n. 1.3.2, lett. d). L‟allegato all‟avamprogetto di ordinanza contiene le formule da utilizzare in futuro per calcolare questi premi e rende di conseguenza superfluo menzionare esplicitamente nell‟ordinanza gli importi dei premi. È così possibile evitare di dover rivedere l‟ordinanza in occasione di ogni adeguamento dei premi federali.
Capoverso 2:
D‟ora innanzi, i contributi riscossi per garantire la copertura federale degli impianti nucleari durante l‟anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Ciò dovrebbe garantire che i contributi siano pagati al Fondo per i danni nucleari al più tardi entro l‟inizio dell‟anno successivo.
ad articolo 9
I trasporti di sostanze nucleari dispongono ora di una copertura assicurativa distinta da quella degli impianti nucleari (cfr. commento all‟art. 2 cpv. 3).
La formulazione indicata nei capoversi da 2 a 5 si basa sulla normativa prevista nell‟articolo 93 della legge federale del 20 marzo 1981 sull‟assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Essa prevede che, sulla base del valore medio dei contributi versati l‟anno precedente, sia stimato un contributo provvisorio. Tale contributo deve essere versato in anticipo, affinché il corrispondente trasporto possa essere effettuato. Alla fine dell‟anno vengono calcolati i contributi definitivi. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati sono rimborsate o riscosse successivamente per ciascun impianto nucleare.
I premi medi per il trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti con un peso complessivo superiore a 100 kg divergono fortemente da quelli per il trasporto di sostanze nucleari per le quali la somma di copertura è stata ridotta a 80 milioni di euro. Ai fini della stima dei premi, questi due tipi di sostanze nucleari devono quindi essere distinti.
ad articolo 10
Capoverso 1:
Secondo l‟articolo 8 capoverso 2 AP-ORCN, i contributi che gli esercenti degli impianti nucleari devono versare annualmente alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianti (premi della Confederazione) per l‟anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre di ogni anno. Poiché i premi della Confederazione si basano tra l‟altro sui premi delle assicurazioni private, questi ultimi devono essere comunicati all‟UFE al più tardi un mese prima, vale a dire entro il 15 novembre.
Capoversi 2 e 3:
Per i trasporti di sostanze nucleari, i premi della Confederazione definitivi possono essere determinati solo al termine dell‟esercizio annuale. Di conseguenza il fornitore della copertura privata comunica i suoi premi all‟UFE solamente quando sono disponibili tutti i dati relativi all‟esercizio annuale concluso.