Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

In primo luogo, nella lettera a l‟espressione «spese di difesa» è sostituita dal termine «spese ripetibili». Nella terminologia del CPC le spese di difesa menzionate nel testo attuale dell‟ordinanza equivalgono alle spese giudiziarie secondo l‟articolo 95 capoverso 1 CPC. Secondo quest‟ultima disposizione le spese giudiziarie consistono in spese processuali e in spese ripetibili. Poiché le spese processuali sono già menzionate nella lettera b, nella lettera a è sufficiente indicare le spese ripetibili.

In secondo luogo la vigente lettera b può essere stralciata senza essere sostituita. Secondo l‟articolo 95 capoverso 2 lettera c CPC, le spese per le perizie ordinate dall‟autorità giudiziaria fanno parte delle spese processuali.

In terzo luogo, la nozione di «spese di mediazione» contenuta nella lettera c (d‟ora innanzi lett. b) della disposizione vigente va sostituita con l‟espressione «spese di conciliazione extragiudiziale». La nozione di «spese di mediazione» può indurre in errore. Infatti, questa espressione indica unicamente le spese sostenute per la conciliazione extragiudiziale.

ad articolo 7

Secondo l‟articolo 9 capoverso 4 LRCN, il Consiglio federale specifica i rischi che il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura. La vigente legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare già prevede la possibilità di escludere determinati rischi dalla copertura privata.

L‟articolo 7 capoverso 1 ORCN riflette la normativa attuale adeguandola in due punti:

La lettera b concernente gli atti terroristici è modificata. D‟ora innanzi il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura i danni nucleari che superano il 50 per cento delle somme di copertura menzionate nell‟articolo 4 capoversi 1 e 2 e nell‟articolo 5 AP-ORCN e sono cagionati da atti terroristici contro i quali non è possibile proteggersi con una spesa ragionevole. Di conseguenza la copertura privata in caso di atti terroristici rimane di 500 milioni di franchi (come attualmente). Tuttavia, un eventuale futuro aumento dell‟importo della copertura privata secondo l‟articolo 4 capoversi 1 e 2 e l‟articolo 5 farà aumentare la somma di copertura per gli atti terroristici.

Inoltre, il riferimento al «lancio» di sostanze nucleari contenute nell‟articolo 4 lettera c della vigente ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare viene soppresso, poiché le nozioni di perdita, furto e abbandono del possesso di sostanze nucleari includono il lancio.

All‟articolo 7 AP-ORCN è aggiunto un nuovo capoverso 2 per i seguenti motivi:

La revisione della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare ha ridefinito la nozione del «danno nucleare». La nuova definizione figura nell‟articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) della Convenzione di Parigi e comprende:

1. qualsiasi decesso o danno alle persone;

2. ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;

3. qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1 o 2 precedenti;