Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Per ciascun impianto nucleare, i premi accumulati e il numero dei trasporti effettuati e assicurati devono essere indicati separatamente per quanto riguarda, da un lato, i combustibili nucleari e i prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti con un peso complessivo superiore a 100 kg e, dall‟altro lato, tutte le altre sostanze nucleari (cfr. art. 9 cpv. 3 AP-ORCN).
ad articolo 11
capoverso 1:
Il diritto vigente sulla responsabilità civile in materia nucleare prevede una copertura assicurativa obbligatoria fino a 1 miliardo di franchi. Finora, la riscossione in franchi svizzeri dei contributi per la copertura federale era incontestata. L‟articolo 8 capoverso 2 LRCN impone all‟esercente di un impianto nucleare di far fronte alla responsabilità civile prescrittagli dalla legge fino a concorrenza degli importi indicati nella Convenzione di Bruxelles. Questi importi sono tutti menzionati in euro. Pertanto nel capoverso 1 occorre precisare in quale valuta vadano riscossi tali contributi. Come finora, l‟UFE continua a riscuotere i contributi in franchi svizzeri.
capoverso 2:
Il capoverso 2 corrisponde all‟articolo 6 capoverso 3 della vigente ORCN. La disposizione non riguarda ovviamente i contributi stimati ai sensi dell‟articolo 9 capoversi 2 e 3 AP-ORCN, che devono essere versati in anticipo (art. 9 cpv. 4 AP-ORCN).
ad articolo 12
Il tenore dell‟articolo 12 AP-ORCN corrisponde a quello dell‟articolo 7 della vigente ORCN.