Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/131: Revisione totale dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN) · 30 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Secondo le informazioni dell‟IFSN, grandi quantità di sostanze nucleari altamente radioattive (>100 kg) sono trasportate, sul territorio svizzero, sotto forma di elementi di combustibile irradiati provenienti dalle centrali nucleari e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti.

Gli elementi di combustibile più grandi utilizzati nelle centrali nucleari svizzere hanno un peso di 430 kg, e sono impiegati nella centrale di Gösgen. Quelli più piccoli sono impiegati a Mühleberg, e pesano ciascuno 181 kg. Quantità più piccole di queste sostanze nucleari vengono utilizzate soprattutto sotto forma di barre di combustibile irradiate (=parti di elementi di combustibile) o di campioni da sottoporre a test in impianti di ricerca nucleare.

La quantità di materiale fissile utilizzata negli impianti di ricerca nucleare è decisamente minore della quantità utilizzata nelle centrali nucleari. L‟intero inventario del “Laboratorio caldo” dell‟Istituto Paul Scherrer (PSI) comprende al massimo 100 kg di materiale fissile irradiato, corrispondenti a circa l‟1 per cento di un unico contenitore TN24 (tipo di contenitore comunemente utilizzato in Svizzera per il trasporto di elementi di combustibile irradiati).

L‟avamprogetto di ordinanza sulla responsabilità civile in materia prevede, sulla base degli accertamenti di cui sopra, di ridurre a 70 milioni di euro le somme di copertura per gli impianti di ricerca nu-

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cleare e per il deposito intermedio federale. Per i trasporti di sostanze nucleari, fatta eccezione per i combustibili nucleari irradiati e i prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti con peso complessivo superiore a 100 kg, per i quali vale la somma di copertura di 1,2 miliardi di euro, la somma di copertura deve essere ridotta a 80 milioni di euro (art. 2 AP-ORCN).

c. Rischi che le assicurazioni private possono escludere dalla loro copertura:

La vigente ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare esclude già dalla copertura privata determinati rischi per i quali le assicurazioni private non possono prestare garanzia. Per quanto concerne questi rischi, la nuova ordinanza prevede soltanto alcuni adeguamenti di poca importanza.

È invece necessario modificare la normativa vigente, poiché l‟articolo (1) paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4−6 della Convenzione di Parigi estende la nozione di danno nucleare ai seguenti danni (nel seguito del testo designati come «danni ambientali d’ora in avanti considerati»):

 ai costi per il reintegro di un ambiente degradato (n. 4);

 al mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godi-

mento dell‟ambiente (n. 5); e

 ai costi delle misure preventive ai sensi dei numeri 4 e 5.

Le assicurazioni private non sono in grado di assicurare totalmente tali rischi, possono però farlo fino a concorrenza della metà della somma di copertura privata di cui all‟articolo 4 capoversi 1 e 2 e all‟articolo 5 AP-ORCN (vedi in proposito i commenti all‟art. 7 AP-ORCN). La copertura privata di questi rischi ammonta di conseguenza a 500 milioni di franchi svizzeri. Un futuro aumento della somma prevista nell‟articolo 4 capoversi 1 e 2 e nell‟articolo 5 AP-ORCN renderebbe necessario aumentare

6 Sono considerati impianti di ricerca nucleare le seguenti installazioni. Per l‟Università di Basilea: il reattore di ricerca AGN-211-P; per il PSI: il “laboratorio caldo“, i reattori di ricerca Diorit e Saphir, l‟impianto Proteus e gli impianti di combustione sperimentali; per il PF di Losanna (EPFL): gli impianti Crocus, Carrousel e Lotus.