Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 6 pagine

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Finora, l’aromatizzazione e la colorazione erano nominate esclusivamente nel quadro dell’ordinanza sugli additivi. Per ragioni di chiarezza, ora vengono definite nella presente ordinanza. In questi due articoli, inoltre, è inserito l’elenco delle bevande spiritose per le quali l’aromatizzazione e la colorazione sono vietate o limitate.

Art. 60 Whisky

La novità del presente articolo consiste nel divieto, in futuro, di edulcorare il whisky.

Art. 66 Acquavite di uve essiccate o raisin brandy, art. 69 Acquavite di miele e art 72 Topinambur o acquavite di elianto

Questi tre prodotti sono stati ridefiniti nella presente ordinanza e i relativi requisiti ripresi dal diritto europeo (allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008)

Art. 75 Vodka e art. 92 cpv. 12 Denominazione specifica

Sono stati precisati la definizione e i requisiti concernenti la vodka. Da ora, inoltre, se quest’ultima non sarà stata prodotta in presenza di lieviti di patate e/o di cereali, sarà obbligatorio inserire l’indicazione «distillata da … » accompagnata dal nome delle materie prime impiegate per produrre l’alcol etilico di origine agricola.

Art. 89 Nocino

Questo prodotto è stato ridefinito nella presente ordinanza riprendendone i requisiti dal diritto europeo (allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008).

Art 92 Denominazione specifica

Le corbezzole sono state aggiunte all’elenco dei nomi di frutti che possono sostituire la denominazione «acquavite di…» (cpv. 5)

I requisiti relativi alle denominazioni specifiche «acquavite di vino», «acquavite di vinacce» e «vodka» (cpv. 8, 9 e 11) sono adattati ai criteri fissati nel regolamento (CE) n. 110/2008.

La denominazione specifica «bevande spiritose al ginepro» può ora essere sostituita da «Wacholder» o «genebra» (cpv. 12).

Infine, essendo stato eliminato il concetto di correttivo non è più obbligatorio indicarne la presenza sull'etichetta. È inoltre abrogato l'obbligo di indicare l'elenco degli ingredienti per alcune bevande spiritose.

Allegato 1

Per avere una definizione uniforme del concetto di «titolo alcolometrico» tutte le definizioni a esso relative sono definite nell'allegato 1. Esse sono riprese dal regolamento (CE) n. 110/2008.

Allegato 2

Si è proposto di includere nell'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti in Svizzera

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per la produzione di vino tutti i metodi riconosciuti dal diritto europeo , compresi i requisiti d'uso che includono segnatamente l'edulcorazione, la dealcolizzazione parziale o l'arricchimento del vino. Inoltre, per migliorare la leggibilità della nostra legislazione, i trattamenti autorizzati definiti nell'ordinanza del DFI sugli additivi, ma disciplinati nella legislazione vitivinicola europea, sono ripresi

5

Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.