Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 6 pagine

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Art. 10 cpv. 1 lett. e nonché allegato 3 Disposizioni generali (caratterizzazione)

L’obbligo di segnalare la presenza di alcuni allergeni presenti nel vino potrà essere adempiuto tramite pittogrammi. Si precisa, inoltre, da quando tali allergeni dovranno essere dichiarati, ovvero dal momento in cui la loro presenza può essere individuata in base a un metodo riconosciuto dall’UFSP. Quest’ultimo utilizzerà i metodi ELISA, riconosciuti dall’OIV.

Art. 11 cpv. 7 Denominazione specifica

Si introduce la possibilità di etichettare in maniera chiara i cosiddetti «vini varietali». In tal modo, sull’etichetta dei vini che non rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 63 della legge sull’agricoltura, sarà possibile indicare l’annata e il vitigno. Finora su tali vini potevano essere indicati solo il colore e il Paese di produzione. Dall’esperienza, inoltre, è emersa la difficoltà, a volte, di stabilire chiaramente il Paese di produzione di alcuni di questi vini, risultanti da miscele di vini provenienti da tutto il mondo. Al capoverso 7 si propongono due modalità d’indicazione in etichetta, che consentono di semplificare l’indicazione del Paese di produzione, mantenendo al contempo la trasparenza per i consumatori.

Art. 12-17 Mosti d’uva e vino liquoroso

Le definizioni dei mosti d’uva e del vino liquoroso e i relativi requisiti sono stati precisati o ridefiniti in maniera conforme al diritto europeo (allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008).

Art. 42 cpv. 2 Denominazione specifica (Birra)

In base alla normativa vigente, una birra può essere denominata «normale», «speciale» o «forte», in base al suo tenore di mosto iniziale. I tenori fissati (dal 10 al 12 % per la normale, dal 12 al 14 % per la speciale e oltre il 14 % per la forte) però, consentono di denominare due birre in maniera differente, pur avendo la stessa percentuale di mosto. La presente modifica propone la correzione di tale incoerenza che potrebbe trarre in inganno il consumatore.

Art. 49 Aggiunta di alcool

Parte di quest’articolo corrisponde all’articolo 52 attualmente in vigore (Taglio). Onde evitare problemi d’interpretazione con il diritto europeo, ne è stata ripresa la terminologia (Allegato I del regolamento (CE) n. 110/2008). Si inserisce l’elenco delle bevande spiritose per le quali l’aggiunta di alcool è vietata.

Art. 51 Miscelazione (Blend)

Questo articolo corrisponde all’articolo 51 (Miscelazione) attualmente in vigore. Onde evitare problemi d’interpretazione con il diritto europeo, ne è stata ripresa la terminologia (Allegato I del regolamento (CE) n. 110/2008).

Art. 52 Miscela

Questo articolo corrisponde all’articolo 52 lettera c (Taglio) attualmente in vigore. Onde evitare problemi d’interpretazione con il diritto europeo, ne è stata ripresa la terminologia (Allegato I del regolamento (CE) n. 110/2008).

Art. 56 Edulcorazione

Buona parte di quest’articolo corrisponde all’articolo 60 attualmente in vigore. Si è proceduto a una piccola precisazione dei requisiti concernenti lo zucchero bruciato. Inoltre, è stato eliminato il concetto di correttivo e d’ora in poi si parlerà soltanto di edulcorazione o di aromatizzazione.

Art. 57 Aromatizzazione e art. 58 Colorazione