Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 6 pagine

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secondo luogo, l’impiego della denominazione «rosé» sarebbe illegale se il prodotto non fosse

ottenuto esclusivamente da uve nere.

Per porre rimedio a tale situazione, molto difficile da tenere sotto controllo, si propone una deroga al divieto di aggiungere vini bianchi per due vini DOC (Œil de Perdrix e Dôle blanche). Tale soluzione, tuttavia, può soddisfare appieno solo se le autorità cantonali del Vallese ridefiniscono il Dôle blanche come vino rosato e non più bianco.

Inoltre, i requisiti concernenti i titoli alcolometrici sono stati precisati o ridefiniti in maniera conforme al diritto europeo (allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008), onde evitare problemi d‘interpretazione, in particolare per i vini DOC esteri.

Art. 5 e 6 Vino spumante e vino frizzante

Le definizioni di vino spumante e vino frizzante e i rispettivi requisiti concernenti i titoli alcolometrici sono stati precisati o ridefiniti in maniera conforme al diritto europeo (allegato IV del regolamento (CE)

n. 479/2008), onde evitare problemi d‘interpretazione.

Art. 7 Pratiche e trattamenti enologici

Si propone di inserire nell’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati in Svizzera per

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l’elaborazione di vino tutti i metodi riconosciuti nel diritto europeo . Tra questi si annoverano, in particolare, l’edulcorazione, la dealcolizzazione parziale e l’arricchimento. Inoltre, per migliorare la leggibilità della nostra legislazione, nella presente ordinanza sono ripresi i trattamenti autorizzati definiti nell'ordinanza del DFI sugli additivi. In tal modo, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati in Svizzera sono riuniti in un unico documento (allegato 2).

Art. 8 Taglio

Per quanto concerne il taglio, si precisa che per il vino spumante l’arricchimento, l’edulcorazione e l’aggiunta di «sciroppo di dosaggio» o di «sciroppo zuccherino» non sono considerati un taglio.

L'articolo che vieta la decolorazione dei vini rossi e rosati è abrogato poiché, considerati i requisiti fissati per la definizione di tali vini, è superfluo.

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Regolamento (CE) N. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.