Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 6 pagine
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mediante l’adeguamento delle disposizioni tecniche svizzere a quelle dell’UE, allo scopo di favorire la concorrenza all’interno del Paese e ridurre i costi per gli imprenditori e i consumatori. Anche la presente revisione totale dell’ordinanza sulle bevande alcoliche, pertanto, si inserisce in tale contesto.
Spiegazioni ai singoli articoli3
Art. 2 cpv. 2 Definizioni
All’articolo 2 capoverso 2 nonché all’allegato 1 sono riportate tutte le definizioni concernenti il «titolo alcolometrico», allo scopo di uniformare la nozione.
Inoltre, per non sovraccaricare la presente ordinanza con definizioni, si propone di non riprendere testualmente tutte le definizioni del diritto europeo ma di utilizzare rimandi alla legislazione dell’UE per alcuni termini concernenti i prodotti vitivinicoli (vinello, cuvée, ecc.).
Art. 3 Indicazione del tenore di alcool
Si abrogano le prescrizioni specifiche per la caratterizzazione delle bevande alcoliche dolci (alcopop), considerato che costituivano un ostacolo tecnico al commercio e che non si è potuta rilevare alcuna
prova concreta della loro efficacia contro la frode. L’obbligo di inserire le indicazioni «bevanda alcolica
dolce» e «contiene x % vol. di alcool» è stato introdotto per evitare che tali bevande vengano confuse con bevande non alcoliche dolci quali gazose. A tale scopo sono però sufficienti il requisito prescritto all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e l’obbligo generale di indicare il tenore di alcol (art. 3 cpv. 1 dell'avamprogetto di revisione).
Le disposizioni sui limiti di pubblicità (vecchio art. 4) per le bevande alcoliche sono abrogate, poiché sono già stabilite nell’ODerr (art. 11 cpv. 3)
Vino
Art. 4 cpv. 5, 6, 7 e 8
Nel diritto cantonale vallesano, il Dôle blanche è definito come un vino DOC del Vallese prodotto da Pinot nero puro o da una miscelazione di quest’ultimo con il gamay, con prevalenza di Pinot nero. Questo vino deve rientrare nella definizione dei vini bianchi secondo il diritto federale. La sua elaborazione deve avvenire in assenza di fermentazione in tino, o con una fermentazione in tino molto breve e mediante la pressione delle uve prima dell’inizio della fermentazione (macerazione pellicolare volta a estrarre gli aromi e a conferire un colore ocra al Dôle blanche). Si procede in seguito alle fasi di fermentazione, dopo le quali è possibile proseguire all’aggiunta di vini bianchi.
L’elaborazione del vino rosato si svolge esattamente allo stesso modo, con la differenza che una
fermentazione in tino più lunga conferisce al vino una colorazione più «rosé». I vini rosati essendo, in base alla legislazione svizzera, considerati come vini rossi, possono essere ottenuti esclusivamente a partire da uve nere.
Per prassi, tale prodotto va venduto in inverno con la denominazione Dôle blanche (dunque vino bianco) e d’estate con la denominazione rosato; il che è vietato per le due ragioni seguenti: in primo luogo, infatti, un prodotto non può essere venduto con due denominazioni diverse e contrarie e, in
principio deriva dalla libera circolazione delle merci garantita nel Trattato UE. In Svizzera, l’espressione indica, in virtù dell’articolo 16a LOTC, l’immissione sul mercato elvetico di prodotti fabbricati conformemente alle prescrizioni di uno Stato membro dell’UE o dello SEE e rappresenta, pertanto, un riconoscimento unilaterale.
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La presente revisione è ritenuta totale, considerato che ne sono state modificate integralmente la struttura e la numerazione degli articoli. Tuttavia, il contenuto di molti di questi ultimi è rimasto lo stesso. Nel commento, pertanto, si tratteranno esclusivamente gli articoli modificati.