Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 9 pagine
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• il consumatore non è indotto in errore dall’uso degli additivi;
• l’additivo presenta vantaggi per il consumatore.
Se un additivo – ad eccezione degli aromi – oppure la sua specificazione soddisfa il diritto dell’UE, ma non il diritto svizzero in materia di additivi, non è necessaria nessuna autorizzazione. Al posto dell’autorizzazione, occorre invece che la sua utilizzazione venga notificata all’UFSP come previsto dal capoverso 4; per l’immissione sul mercato bisogna notificare all’UFSP le pertinenti prescrizioni dell’UE, i nomi di fantasia e la ricetta della derrata alimentare, nonché la specificazione. Il prodotto può venire commercializzato soltanto a notifica validamente eseguita. Quest’ultima è gratuita.
Il capoverso 5 obbliga l’UFSP a pubblicare sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e in Internet le autorizzazioni concesse e le notifiche ricevute.
Art. 4
Il capoverso 1 fornisce la definizione di additivi trasferiti. Un ingrediente che contiene un additivo viene elaborato, insieme ad altri ingredienti, fino a diventare una derrata alimentare composta. L’additivo contenuto in quell’ingrediente iniziale viene quindi considerato come un additivo trasferito.
Secondo il capoverso 2 per principio è ammesso elaborare ulteriormente derrate alimentari,
rispettivamente additivi, enzimi o aromi con additivi ammessi in tali prodotti. Fanno eccezione le derrate alimentari secondo l’allegato 6 numero 1, nelle quali non sono ammessi additivi trasferiti, e numero 2, nelle quali non sono ammessi coloranti trasferiti (lett. a).
Gli additivi negli additivi aggiunti, negli enzimi aggiunti o negli aromi aggiunti non devono avere alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito (lettera b). Se l’additivo esplica ancora una funzione
tecnologica non viene considerato come additivo trasferito, bensì deve essere ammesso secondo l’allegato 3 nella derrata alimentare quale additivo.
La lettera c consente l’aggiunta di un additivo in un prodotto intermedio, se tale additivo non è
ammesso per tale prodotto intermedio ma se invece è ammesso per la derrata alimentare composta.
Un’ulteriore limitazione concernente gli additivi trasferiti è sancita dal capoverso 3. Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, nonché negli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e nelle altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età, come pure negli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini in tenera età, gli additivi trasferiti sono ammessi esclusivamente in casi espliciti. Le eccezioni sono disciplinate all’allegato 5 numero 5 parte B.
Art. 5
Secondo il capoverso 1 gli additivi ammessi negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromi alimentari, come pure le relative condizioni, sono sanciti dall’allegato 5. Nell’allegato 5 vengono usati anche i gruppi di additivi definiti nell’allegato 2. Tuttavia occorre prestare attenzione al fatto che i seguenti additivi del gruppo I non trovano applicazione nell’allegato 5, tranne se specificatamente citati nell’allegato 5:
• Konjac (E 425)
• L-Cisteina (E 920)
• Acido glutammico (E 620)
• Glutammato monosodico (E 621)
• Glutammato monopotassico (E 622)
• Diglutammato di calcio (E 623)
• Glutammato di monoammonio (E 624)
• Diglutammato di magnesio (E 625)
• Acido guanilico (E 626)
• Guanilato disodico (E 627)
• Guanilato dipotassico (E 628)
Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (ordinanza sugli additivi, OAdd); revisione totale del ... … 5/9