Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 9 pagine

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questa categoria ad es. gli involucri degli insaccati che non sono atti al consumo (vedi art. 9 11

cpv. 3 lett. a dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale );

• i prodotti che sono ottenuti dalle derrate alimentari elencate e che contengono pectina. Questo gruppo di prodotti va distinto nettamente dall’additivo pectina (E440), che viene ottenuto mediamente estrazione in mezzo acquoso da idoneo materiale vegetale commestibile

esistente in natura, in genere agrumi e mele. In seguito viene eseguita una precipitazione esclusivamente con metanolo, etanolo oppure isopropanolo quali reagenti precipitanti;

• le basi per la fabbricazione di gomma da masticare. Queste basi non hanno nessuna funzione tecnologica durante la fabbricazione della gomma da masticare, ma solo all’atto del consumo;

• le destrine, il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine, nonché i caseinati e la caseina come pure l’inulina sono descritti in diverse ordinanze specifiche in materia di derrate alimentare e non sono considerati come additivi.

Contrariamente al regolamento (CE) n. 1333/2008, nel capoverso 5 dell’OAdd non figura il cloruro d’ammonio. Il cloruro d’ammonio è considerato come componente di un aroma e, in Svizzera, rientra quindi nella definizione di additivo.

Art. 2

Gli additivi devono soddisfare specifiche stabilite cui viene fatto riferimento nell’allegato 4. La

specificazione riguardante l’origine, la purezza e altre indicazioni necessarie (come ad es. la

fabbricazione oppure la grandezza delle particelle) è sancita dall’allegato 4.

Art. 3

Secondo il capoverso 1 l’UFSP può, su richiesta motivata, autorizzare anche altri additivi, come pure la loro quantità massima o l’utilizzazione in singole derrate alimentari. In questo caso particolare, si tratta di un’autorizzazione specifica e provvisoria; ciò significa che l’autorizzazione non può venire usata né per l’intera categoria di derrate alimentari né di per sé, bensì unicamente per la singola utilizzazione autorizzata in una ben determinata derrata alimentare.

Se un additivo non soddisfa i criteri sanciti dall’articolo 2 OAdd, esso può comunque venire autorizzato su richiesta motivata in base al capoverso 1 lettera b. L’autorizzazione può venire richiesta se:

• i processi per la produzione dell'additivo sono stati modificati in modo rilevante;

• le materie prime utilizzate sono state modificate in modo rilevante; oppure

• la grandezza delle particelle è stata modificata.

Le autorizzazioni di cui ai capoversi 1 sono soggette a pagamento. Le prestazioni in relazione alle domande per la concessione di un’autorizzazione vengono fatturate secondo gli articoli 71 - 74 ODerr.

Dato che nel caso delle autorizzazioni secondo l’articolo 3 capoversi 1 si tratta di un’autorizzazione specifica provvisoria, la sua durata è limitata dal capoverso 2 (vedi anche art. 5 cpv. 3 ODerr). Essa si estingue dopo la sua scadenza se non è stata presentata nessuna domanda di rinnovo oppure se l’OAdd è stata modificata per quanto riguarda questo tipo di autorizzazione. L’UFSP può revocare l’autorizzazione se le condizioni alle quali è stata rilasciata non sono più soddisfatte (ad es. nuove conoscenze scientifiche).

Affinché una domanda di autorizzazione possa venire trattata, secondo il capoverso 3 è necessario fornire documenti analitici e presentare informazioni in grado di comprovare che:

• la dose proposta non presenta pericoli per la salute;

• si può dimostrare una sufficiente necessità tecnologica e che l’obiettivo previsto non può essere conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnico;

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RS 817.022.108

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (ordinanza sugli additivi, OAdd); revisione totale del ... … 4/9