Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 9 pagine

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Secondo il capoverso 3, l’allegato 3 (lista d’applicazione) disciplina l’ammissibilità degli additivi e dei gruppi di additivi nelle singole derrate alimentari. Nella versione attualmente in vigore dell’OAdd, del 22 giugno 2007, la lista d’applicazione figura nell’allegato 7.

Nell’UE viene usata la nozione di «quantum satis». Tradizionalmente e come sancito dalla LDerr,

secondo il capoverso 4 in Svizzera continuerà a essere usata l’espressione «buona prassi di

fabbricazione (BPF)». La BPF è un concetto giuridico indefinito; per gli additivi non è stabilita nessuna limitazione in fatto di quantità massima. Spetta al fabbricante di derrate alimentari utilizzare gli additivi che possono venire impiegati in base alla BPF, esclusivamente in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato. Inoltre, con la loro utilizzazione il consumatore non deve essere indotto in errore (questo principio si applica a tutti gli additivi, vedi art. 3 cpv. 3 lett. c

dell’OAdd).

Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera l numero 1 ODerr, le sostanze vengono considerate come additivi se sono aggiunte alle derrate alimentari per ragioni di natura tecnologica. Benché le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nel capoverso 5 vengano utilizzati per motivi tecnologici, essi non sono pertanto considerati come additivi. Di conseguenza, secondo l’OAdd per tali sostanze non vi è alcuna limitazione né nell’utilizzazione né a livello di quantità. Nei loro confronti si applicano, se del caso, altre

6 disposizioni, come ad es. quelle sancite dall’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti .

Non sono additivi:

• i coadiuvanti tecnologici (vedi art. 2 cpv. 1 lett. n ODerr), i prodotti fitosanitari (vedi art. 4 cpv. 1 7

lett. e della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi ) nonché le sostanze essenziali o fisiologicamente utili (art. 2 dell’ordinanza del DFI sull’aggiunta di 8

sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari );

• le sostanze per il trattamento dell’acqua potabile. Queste sostanze sono utilizzate per la preparazione e la disinfezione dell’acqua potabile e soggiacciono all’obbligo d’autorizzazione (vedi art. 6 cpv. 5 dell’ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e 9

l’acqua minerale e la Lettera informativa n. 109/2005);

• i monosaccaridi, i disaccaridi e gli oligosaccaridi nonché le derrate alimentari contenenti tali sostanze utilizzate per le loro proprietà dolcificanti. Le diverse sorte di zuccheri sono descritte 10 nell’ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao . Per «derrate alimentari contenenti tali sostanze utilizzate per le loro proprietà dolcificanti»

vanno intesi ad es. il miele o i concentrati di succo, come il succo denso di pere;

• le derrate alimentari, essiccate o concentrate (compresi gli aromi), incorporate durante la fabbricazione di derrate alimentari composte per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o fiosiologico-nutrizionali associate a un effetto colorante secondario. Questa deroga

all’ordinanza sugli additivi concerne le derrate alimentari essiccate o concentrate che hanno un effetto colorante secondario. Per non venire incluse nella categoria degli additivi, tali

derrate alimentari devono avere, oltre a un effetto colorante, anche una proprietà aromatica, di sapidità o fisiologico-nutrizionale;

• le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimento, che non fanno parte delle derrate alimentari e non sono destinate a essere consumate. Di conseguenza, non sono considerate né come derrata alimentare né come additivo le sostanze che si staccano

facilmente dalla derrata alimentare e che non sono destinate a essere consumate; rientrano in

6

RS 817.021.23

7

Legge sui prodotti chimici, LPChim, RS 813.1

8

RS 817.022.32

9

RS 817.022.102

10

RS 817.022.101

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (ordinanza sugli additivi, OAdd); revisione totale del ... … 3/9