Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 9 pagine

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• Regolamento (UE) n. 470/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di polidestrosio (E 1200) nella birra (GU L 144 del 5.6.2012, pagg. 16);

• Regolamento (UE) n. 471/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di lisozima (E 1105) nella birra (GU L 144 del 5.6.2012, pagg. 19);

• Regolamento (UE) n. 472/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 , che modifica l’allegato II al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’uso degli esteri della glicerina della resina del legno (E 445) per la stampa su prodotti dolciari a superficie dura (GU L 144 del 5.6.2012, pagg. 22);

• Regolamento (UE) n. 570/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 , che modifica

l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande

analcoliche analoghe al vino (GU L 169 del 29.6.2012, pagg. 43);

• Regolamento (UE) n. 583/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’uso dei polisorbati (E 432-436) nel latte di cocco (GU L 173 del 3.7.2012, pagg. 8);

• Regolamento (UE) n. 675/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non

sgusciate colorate e l’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate (GU L 196 del 24.7.2012, pagg. 52)

Spiegazioni agli articoli

Art. 1

Il capoverso 1 stabilisce quali sono gli additivi ammessi nelle derrate alimentari. Da un lato, possono venire usate le sostanze secondo l’allegato 1 che vengono aggiunte alle derrate alimentari di

proposito, direttamente o indirettamente, per ragioni di natura tecnologica od organolettica, con o senza valore nutritivo, e che come tali o come loro derivati permangono interamente o in parte nelle stesse (vedi definizione degli additivi nell’articolo 2 cpv. 1 lettera l numero 1 dell’ordinanza sulle

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derrate alimentari e gli oggetti d’uso ). D’altro lato, possono venire usati gli aromi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera l numero 2 ODerr e secondo l’allegato 3 numero 27 dell’ordinanza del DFI del 23

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novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari.

A differenza del diritto europeo, secondo l’articolo 3 capoverso 4 della legge federale sulle derrate

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alimentari e gli oggetti d’uso gli additivi non sono considerati derrate alimentari. Inoltre gli aromi sono classificati come additivi. Soltanto con l’entrata in vigore della nuova versione della LDerr, sottoposta a revisione totale, avverrà l’adeguamento terminologico e sarà possibile effettuare una suddivisione tra additivi e aromi.

Il capoverso 2 introduce l’allegato 2. Con la presente revisione totale, vengono definiti gruppi di

additivi ai quali si applicano le medesime condizioni d’utilizzazione o condizioni comuni. Grazie a questo nuovo allegato, la lista d’applicazione (allegato 3) diventa più snella e i livelli massimi comuni che si applicano ai singoli gruppi di additivi risultano più chiaramente consultabili.

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ODerr, RS 817.02

4

OCDerr, RS 817.022.21

5

Legge sulle derrate alimentari, LDerr RS 817.0

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (ordinanza sugli additivi, OAdd); revisione totale del ... … 2/9