Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 9 pagine

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• Neotame (E 961)

• Alcol polivinilico (PVA, E 1203)

• Copolimero metacrilato basico (E 1205)

Invece, non saranno più ammessi i seguenti additivi, rispettivamente non saranno più classificati come additivi:

• Estere dell’acido apocarotenoico (E 160f)

• Cantaxantina (E 161g)

• Acido formico (E 236)

• Formiato di sodio (E 237)

• Formiato di calcio (E 238)

• Silicato di calcio e alluminio (E 556)

• Bentonite (E 558)

• Silicato di alluminio (Caolino) (E 559)

• Etanolo

Allegato 2

Con la revisione totale, vengono definiti gruppi di additivi ai quali si applicano le medesime condizioni d’utilizzazione o condizioni comuni. Tali gruppi figurano di nuovo negli allegati 3 e 5.

Allegato 3

L’allegato 3 contiene la lista d’applicazione (allegato 7 della versione in vigore dell’OAdd). Le

categorie di derrate alimentari sono completamente nuove e strutturate in maniera identica come quelle dell’UE. Poiché la precedente versione dell’allegato 7 era già stata improntata al diritto UE, non vi sono dunque grandi cambiamenti.

Specificatamente, nell’allegato 3 figurano le seguenti modifiche:

• sono state abolite le categorie di derrate alimentari «Derrate alimentari a valore energetico ridotto o scarso» e «Derrate alimentari prive di zucchero e derrate alimentari senz’aggiunta di zucchero». In queste due categorie era regolamentata principalmente l’utilizzazione degli edulcoranti. Con la presente revisione totale, invece, gli additivi contenuti in questi prodotti sono regolamentari direttamente in corrispondenza delle normali derrate alimentari;

• la quantità per la licopina (E 160d) è stata limitata, dato che la potenziale assunzione potrebbe superare il valore DGA;

• a seguito della diminuzione del valore DGA per il giallo chinolina (E 104), il giallo arancio S (E 110) e il rosso cocciniglia A (Ponceau 4R) (E 124), i livelli massimi di questi coloranti sono stati ridotti fortemente, rispettivamente la loro utilizzazione in singole derrate alimentari è stata proibita;

• sono state introdotte restrizioni per quanto riguarda il tenore massimo di alluminio derivante dai pigmenti di alluminio.

Allegato 4

Nell’allegato 4 viene fatto riferimento ai criteri di purezza dell’UE (regolamento (UE) n. 231/2012.

Allegato 5

Nell’allegato 5 sono elencati gli additivi, comprese le sostanze di supporto per l’utilizzazione negli additivi, negli enzimi, negli aromi e nelle sostanze essenziali o fisiologicamente utili. Sono esclusi gli additivi contenuti negli edulcoranti da tavola, regolamentati dall’allegato 3 numero 11.4.

Allegato 6

Secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera a, gli additivi trasferiti non sono ammessi in tutte le derrate alimentari. Nell’allegato 6 sono elencate queste eccezioni.

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (ordinanza sugli additivi, OAdd); revisione totale del ... … 8/9