Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 9 pagine

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Art. 9

Conformemente al diritto svizzero anteriore in materia di additivi, l’utilizzazione di aromi non era consentita in tutte le derrate alimentari. In base a quanto sancito dall’anteriore versione dell’OAdd, l’allegato 7 è stato rielaborato; nell’articolo 9 si fa riferimento all’allegato 7.

Art. 10

L’obbligo d’informazione secondo la lettera a dell’articolo 10 riguarda informazioni scientifiche o tecniche tali da potere incidere sulla valutazione della sicurezza di un additivo alimentare. Sussiste l’obbligo di trasmettere questo tipo di informazioni non soltanto quando la salute è messa a

repentaglio: è infatti sufficiente che tali informazioni possano incidere sulla valutazione della sicurezza di un additivo.

Ai fini della valutazione della sicurezza è in parte necessario conoscere la precisa utilizzazione

dell’additivo. Ciò potrebbe essere il caso in particolare degli additivi con un valore DGA (dose

giornaliera accettabile) basso, che di conseguenza vengono utilizzati in maniera molto limitata.

Per tale motivo, in base alla lettera b fabbricanti e utilizzatori di additivi possono venire obbligati, su richiesta dell’UFSP, a informare tale ufficio circa l’utilizzo di un additivo.

Art. 11

Gli allegati da 1 a 7 possono venire adeguati secondo l’articolo 11 da parte dell’UFSP, tenendo conto del diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera (diritto UE) nonché dello stato attuale della scienza e della tecnica. L’attribuzione di questa competenza permette di introdurre una

procedura legislativa snella e di fare entrare in vigore più rapidamente gli adeguamenti eventualmente necessari. Entro il termine del periodo transitorio e del periodo di smaltimento con la vendita, i

fabbricanti e gli utilizzatori dovrebbero riuscire a modificare le ricette in caso di limitazioni per l’uso dell’additivo.

In caso di modifiche radicali che occorre fare entrare in vigore al più presto possibile (ad es. riduzione del livello massimo di un additivo a causa di un pericolo per la salute), si provvede a informare in precedenza tramite una Lettera informativa. Ciò capiterà estremamente di rado, dato che gli additivi sono analizzati molto approfonditamente; ad esempio, negli ultimi anni non è mai stato necessario adottare una simile misura.

Art. 12 e 13

La versione anteriore dell’OAdd viene abrogata. Tuttavia, ancora per un periodo di 2 anni a partire dall’entrata in vigore della nuova versione dell’ordinanza, è ancora possibile fabbricare, importare e caratterizzare conformemente al diritto anteriore. Le derrate alimentari possono ancora essere

vendute al consumatore fino a esaurimento delle scorte.

Le precedenti autorizzazioni specifiche provvisorie sono ancora valide fino al loro termine di

scadenza, a condizione che l’OAdd non sia già stata adattata per quanto riguarda questo tipo di autorizzazione. Se necessario, dopo la scadenza dell’autorizzazione occorre presentare una richiesta di protrazione.

Le notifiche secondo il diritto anteriore verranno a decadere, visto che la nuova versione dell’OAdd è stata armonizzata con il regolamento (CE) n. 1333/2008.

Allegato 1

L’allegato 1 elenca gli additivi ammessi.

Con la presente revisione totale, in Svizzera saranno ammessi anche i seguenti additivi:

• Estratto di rosmarino (E 392)

• Butano (E 943a)

• Isobutano (E 943b)

• Propano (E 944)

• Glicosidi steviolici (E 960)

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (ordinanza sugli additivi, OAdd); revisione totale del ... … 7/9