Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 9 pagine

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• Guanilato di calcio (E 629)

• Acido inosinico (E 630)

• Disodio inosinato (E 631)

• Dipotassio inosinato (E 632)

• Calcio inosinato (E 633)

• 5’-Ribonucleotide di calcio (E 634)

• 5’-Ribonucleotide di disodio (E 635)

• Sorbitolo, sciroppo di sorbitolo (E 420)

• Mannitolo (E 421)

• Isomalt (E 953)

• Maltitolo, sciroppo di maltitolo (E 965)

• Lattitolo (E 966)

• Xilitolo (E 967)

• Eritritolo (E 968)

In base al capoverso 2, gli edulcoranti da tavola sono dei prodotti fabbricati a partire dagli edulcoranti autorizzati, che vengono utilizzati dal consumatore finale a casa oppure in locali di ristorazione, in sostituzione delle sorte di zuccheri secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao, al fine di conferire un sapore dolce alle derrate alimentari. Gli edulcoranti da tavola contengono, oltre agli edulcoranti ammessi, esclusivamente sostanze di supporto nonché i corrispondenti additivi secondo l’allegato 3 numero 11.4.

Il capoverso 3 contiene disposizioni riguardanti gli agenti lievitanti che derivano dal precedente diritto in materia di additivi.

Art. 6

L’articolo 6 disciplina gli additivi che possono venire utilizzati nei preparati di sostanze essenziali o fisiologicamente utili, rimandando all’allegato 5 numero 5.

Art. 7

Nell’articolo 7 sono formulate le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione secondo l’articolo 3,

rispettivamente per l’inserimento nell’allegato 3 degli edulcoranti. Gli additivi usati come edulcoranti servono:

• a sostituire gli zuccheri nella produzione di derrate alimentari a ridotto contenuto calorico, di derrate alimentari non cariogene o di derrate alimentari senza zuccheri aggiunti (ad es. le bevande dolci senza zuccheri aggiunti);

• a sostituire gli zuccheri qualora ciò consenta di prolungare la conservabilità della derrata alimentare (ad es. la birra senz’alcol); oppure

• a produrre derrate alimentari destinate a un’alimentazione particolare (ad es. derrate

alimentari per un’alimentazione mirante al controllo del peso).

Art. 8

L’articolo 8 stabilisce le condizioni per la concessione dell’autorizzazione secondo l’articolo 3,

rispettivamente per l’inserimento nell’allegato 3 dei coloranti. Gli additivi usati come coloranti servono:

• a restituire l’apparenza originaria di derrate alimentari il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dalla conservazione, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile (ad es. le conserve di verdura);

• ad accrescere l’attrattiva visiva delle derrate alimentari (ad es. derrate alimentari

aromatizzate); oppure

• a colorare derrate alimentari di per sé incolori (ad es. guarnizioni di zucchero).

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (ordinanza sugli additivi, OAdd); revisione totale del ... … 6/9