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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 11 pagine

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Art. 8 cpv. 2 e 4

2Sono ammesse l’aggiunta di zuccheri e/o miele fino al 20 per cento in massa del prodotto finito nonché l’aggiunta di aroma, polpa e cellule restituiti o edulcoranti.

4L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta.

Art. 9 cpv. 2

2Nella preparazione di nettare di frutta designato con la denominazione specifica o il nome comune del frutto utilizzato devono essere utilizzate le specie di frutta corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato 3. Per le specie di frutta non incluse nell’allegato 3 si applica il nome botanico o comune corretto.

Art. 10 cpv. 2

2L’indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene monosaccaridi o disaccaridi aggiunti o ogni altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti. Se il nettare di frutta contiene naturalmente sorte di zuccheri, sull’etichetta deve figurare anche l’avvertenza «contiene naturalmente sorte di zuccheri».

Art. 33 Definizioni

1Le bevande istantanee e le bevande pronte (p. es. «ice-tea», «bevanda rinfrescante con estratto di tè») sono bevande pronte alla preparazione o al consumo, a base di ingredienti quali il caffè, i surrogati di caffè, il tè, le erbe, i frutti, il guaranà oppure di loro estratti o concentrati.

2Le bevande pronte ad alto contenuto di caffeina (Energydrink, Energy Drink) e le bevande pronte ad alto contenuto di caffeina concentrate (Energyshot, Energy Shot) sono bevande pronte a base di carboidrati e caffeina o derrate alimentari contenenti caffeina, con o senza l’aggiunta di taurina, glucuronolattone e inositolo.

3Le bevande istantanee e le bevande pronte, comprese le bevande pronte ad alto contenuto di caffeina e le bevande pronte ad alto contenuto di caffeina concentrate, possono contenere ingredienti come zuccheri, maltodestrina, latte in polvere o anidride carbonica.

Art. 33a Requisiti

1Le bevande pronte ad alto contenuto di caffeina e le bevande pronte ad alto contenuto di caffeina concentrate devono presentare un valore energetico di almeno 190 kJ o di 45 kcal per 100 ml. L’energia deve provenire soprattutto da carboidrati.

2Esse devono presentare il seguente tenore di caffeina:

a. bevande pronte ad alto contenuto di caffeina (Energy Drink): superiore a 250 mg/l, ma al massimo 320 mg/l;