Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 32 pagine

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amministrazione di un assoggettato alla FINMA di svolgere un audit prudenziale stabilito da quest’ultima. Nel cosiddetto audit prudenziale vengono esaminati gli elementi di carattere organizzativo e gli aspetti prudenziali. Si tratta segnatamente di verificare il rispetto delle prescrizioni, ai sensi del diritto prudenziale, del legislatore o della FINMA in merito a corporate governance, organizzazione interna e controllo, gestione del rischio, fondi propri (solvibilità), liquidità ecc. In questo ambito la società di audit opera, per così dire, come «estensione» della FINMA e contribuisce così in maniera significativa ad adempiere i compiti di vigilanza impartiti da quest’ultima. La FINMA deve pertanto poter fare affidamento sulla qualità dell’audit.

La lettera c comprende, nella definizione di società di interesse pubblico16, l’elenco delle imprese presso le quali i servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a AP-LSR possono essere forniti solo da imprese di revisione assoggettate alla vigilanza dell’ASR. Si tratta segnatamente di:

• società con azioni quotate in borsa (art. 727 cpv. 1 n. 1 CO17): tale disposizione

corrisponde all’art. 2 lett. c LSR del diritto vigente.

• assoggettati che devono incaricare una società di audit di effettuare una

revisione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera b della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 200718 (cfr. commenti agli art. 3 e 24 AP-LFINMA): comprende le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie19, i titolari dell’autorizzazione ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi20, le banche ai sensi dell’articolo 1 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche21, i commercianti di valori mobiliari ai sensi dell’articolo 2 lettera d della legge del 24 marzo 1995 sulle borse22, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori23 e gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro24 (cfr. commenti all’art. 9a AP-LSR). Gli uffici di revisione o società di audit degli istituti finanziari assoggettati sono già ora sottoposti alla vigilanza della FINMA, pertanto la cerchia di vigilanza non viene modificata.

16Da non confondere con il concetto di «enti di interesse pubblico» conformemente all’art.

2 n. 13 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 778/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, GU L 157 del 9 luglio 2006, p. 87 e segg., 92 (attualmente in fase di revisione).

17RS 220.

18RS 956.1

19 RS 211.423.4

20 RS 951.31

21 RS 952.0

22 RS 954.1

23 RS 961.01

24 RS 955.0