Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 32 pagine
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emanare disposizioni di esecuzione in merito a questioni tecniche (art. 24 cpv. 4 AP-LFINMA).
Art. 24a Incaricato dell’audit
Nel quadro della vigilanza sulle imprese di assicurazione, la FINMA può affidare in qualsiasi momento a terzi l’incarico di controllare il rispetto della presente legge (art. 46 cpv. 1 LSA49). Questo strumento deve essere ancorato nella LFINMA ai sensi di un approccio unitario per tutti gli ambiti di vigilanza. La FINMA nomina l’incaricato o gli incaricati dell’audit tramite decisione, nella quale sono descritti i loro compiti.
Art. 25 Obblighi dell’assoggettato alla vigilanza oggetto di una verifica
La designazione e il cambio della società di audit vengono ora disciplinati dall’articolo 28a AP-LFINMA. L’articolo 25 capoverso 2 LFINMA viene pertanto abrogato. Il vigente capoverso 1 viene riformulato. Ora nel capoverso 2 viene regolamentato l’obbligo dell’assoggettato di informare la FINMA in merito alla designazione di una società di audit.
Art. 26
Le condizioni di abilitazione per le società di audit e per i responsabili delle verifiche nella revisione in conformità alle leggi sui mercati finanziari vengono trasferite interamente nella LSR (cfr. commenti all’art. 9a AP-LSR). Tale disposizione viene pertanto abrogata.
Art. 28 cpv. 1 e 2
Con il trasferimento della competenza della vigilanza sulle società di audit e sui responsabili delle verifiche nell’ambito delle leggi sui mercati finanziari, le condizioni di abilitazione e la relativa osservanza non vengono più disciplinate ed esaminate dalla FINMA. In linea di principio, anche l’attività di revisione delle società di audit viene sorvegliata dall’ASR. Il capoverso 1 della vigente disposizione e l’obbligo di coordinazione, finora vigente, di cui al capoverso 2 vengono abrogati.
Art. 28a Scelta e cambiomento della società di audit
In considerazione dei requisiti di indipendenza delle società di audit, già in conformità alla prassi vigente, devono essere impiegate due distinte società di audit per le revisioni nel quadro di autorizzazioni e per le altre revisioni. In futuro, la designazione di una società di audit non necessita più dell’approvazione della FINMA (cfr. 25 cpv. 2 LFINMA), poiché d’ora in poi l’ASR è competente della vigilanza sulle società di audit. Tuttavia, poiché la FINMA deve essere informata quantomeno sulla designazione delle società di audit da parte dei propri assoggettati, questi hanno nei suoi confronti un obbligo di informazione (art. 28a cpv. 1 AP-LFINMA). La FINMA deve inoltre avere la possibilità di esigere in qualsiasi
49 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 (LSA; RS 961.01).