Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 32 pagine

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possono essere ottenuti tramite la FINMA. Lo stesso vale anche per le ispezioni a carattere transfrontaliero.

La concentrazione delle competenze in materia di vigilanza sulle imprese di revisione e le società di audit presso l’ASR consente di accorpare le risorse a livello di personale e le competenze specialistiche presso un’unica autorità, con il risultato di un’ulteriore professionalizzazione della vigilanza sul settore della revisione. La FINMA guadagnerà in termini di indipendenza nel rapporto con le società di audit, il che va a beneficio dello scambio tra le società di audit e la FINMA per quanto riguarda i problemi concernenti gli istituti finanziari assoggettati. Inoltre, ciò consente di eliminare i doppioni e ottenere un incremento in termini di efficienza per le società di audit.

Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha in linea di principio approvato la nuova attribuzione delle competenze e il Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP è stato incaricato di redigere un messaggio sulla revisione della legge sui revisori (LSR) e della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

1.3 Confronto giuridico, in particolare con il diritto europeo

I problemi che scaturiscono dalle competenze sovrapposte dell’ASR e della FINMA (cfr. punto 1.1.3) non sussistono nella maggioranza degli altri Paesi: di norma c’è un’unica autorità di sorveglianza dei revisori per ogni Paese (p. es. negli Stati membri dell’Unione europea6 o negli Stati Uniti7), pertanto non si pongono le problematiche concernenti l’armonizzazione con una seconda autorità.

L’attuale sistema bipolare di vigilanza in Svizzera ha le sue radici nella storia: se l’attività di vigilanza della FINMA sulle società di audit si è sviluppata nel 2002 come uno dei molteplici strumenti di vigilanza sugli istituti finanziari, la fondazione dell’ASR nel 2006 è scaturita dalla necessità di ripristinare, dopo una serie di scandali avvenuti nello scenario imprenditoriale, la fiducia nell’attività degli uffici di revisione, in particolare delle imprese quotate in borsa.

Questa separazione nelle linee di sviluppo è però legata anche al fatto che la vigilanza sul mercato finanziario in Svizzera prevede il coinvolgimento delle società di audit come «estensione» della FINMA: conformemente alle leggi sui mercati finanziari la FINMA effettua le verifiche personalmente, per il tramite di terzi incaricati oppure per il tramite di società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza (art. 24 cpv. 1 LFINMA). Se la vigilanza viene effettuata dalle società di audit, si parla di vigilanza prudenziale (cfr. punto 1.1.2). Anche questa peculiarità non sussiste in altri Stati, tranne poche eccezioni (p. es. il Principato del Liechtenstein).

6 Cfr. art. 32 e segg. della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del

17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, GU L 157 del 9 giugno 2006, 87 e segg.

7 Cfr. sez. 101 del Sarbanes-Oxley Act of 2002.