Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 32 pagine

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Art. 26 cpv. 2 lett. b

L’ASR può trasmettere informazioni e documenti non accessibili al pubblico fra l’altro a un’autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, a condizione che questa sia vincolata al segreto d’ufficio o al segreto professionale (art. 26 cpv. 2 lett. b LSR). Nella prassi tale disposizione si scontra regolarmente con difficoltà e compromette la collaborazione con una serie di autorità estere di sorveglianza dei revisori: negli USA e negli altri paesi anglosassoni come pure in una serie di Stati membri dell’UE vengono pubblicati, per legge, in diverse forme rapporti di ispezione o decisioni di sanzione nei confronti di imprese di revisione. In questo modo si garantisce che gli investitori si facciano una propria idea della qualità del lavoro di un’impresa di revisione e includano le relative conoscenze nella loro decisione d’investimento. Si pone pertanto continuamente la questione se e a quali condizioni l’ASR può collaborare con queste autorità.

Nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia borsistica, anche le autorità estere sono vincolate al segreto d’ufficio o professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pubblico su simili procedimenti (art. 38 cpv. 2 lett. b LBCR33). Poiché la vigilanza sulle imprese di revisione sotto sorveglianza statale così come la vigilanza sul commercio borsistico sono orientate, in ultima analisi, alla protezione degli investitori, è giustificato un allineamento delle corrispondenti disposizioni per l’assistenza amministrativa nella LSR a quelle sancite dal diritto borsistico.

Art. 27 cpv. 2 prima frase e cpv. 4bis

La prestazione di assistenza amministrativa internazionale spetta all’autorità interpellata; da parte dell’autorità richiedente non sussiste la pretesa della prestazione di assistenza amministrativa. Per questa ragione, nelle disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa vengono impiegate formulazioni che esprimono eventualità. Nell’articolo 27 capoverso 2 LSR si constata una svista redazionale che occorre eliminare: l’impiego dell’indicativo («esegue») è ambiguo, in quanto potrebbe erroneamente indicare la pretesa di atti di verifica. D’ora in poi viene pertanto impiegata una formulazione che esprime eventualità («può») (art. 27 cpv. 2 frase 1 AP-LSR).

L’ASR può inoltre, su richiesta delle autorità estere di sorveglianza dei revisori, eseguire atti di verifica in Svizzera, se lo Stato richiedente accorda la reciprocità (art. 27 cpv. 2 LSR). Inoltre, le autorità estere di sorveglianza dei revisori in Svizzera possono autonomamente eseguire atti di verifica, se questo aspetto è disciplinato da un trattato internazionale oppure se l’ASR concede preventivamente l’abilitazione e lo Stato richiedente accorda la reciprocità (art. 27 cpv. 3 LSR). In questo caso l’ASR accompagna le autorità estere di vigilanza (cfr. art. 27 cpv. 4 LSR). Negli altri casi vengono impiegati i requisiti «classici» per l’assistenza amministrativa internazionale.

33 Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBCR; RS 954.1). Cfr. anche Messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 2004 concernente la modifica delle disposizioni relative all’assistenza amministrativa internazionale nella legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (FF 2004 5987, 6005 e segg.).