Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 32 pagine
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Art. 28 Società di audit
Le condizioni di abilitazione per le società di audit e per i responsabili delle verifiche per revisioni nell’ambito delle leggi sui mercati finanziari (cfr. art. 1 cpv. 1 LFINMA) vengono ora disciplinati dall’ASR (cfr. commenti all’art. 9a AP-LSR). D’ora in poi viene disciplinata la competenza del Consiglio federale concernente l’emanazione di disposizioni di esecuzione (art. 24 AP-LFINMA).
Art. 29
Le disposizioni in materia di audit vengono armonizzate (art. 24 AP-LFINMA), motivo per cui non si rendono più necessarie precisazioni separate sui compiti della società di audit.
Art. 46 cpv. 2
L’impiego di terzi per esaminare il rispetto degli obblighi legali sarà in futuro disciplinato dall’articolo 24a AP-LFINMA. La possibilità di avvalersi di un incaricato dell’audit (art. 24a AP-LFINMA) abroga la disposizione fondata su leggi speciali per l’ambito amministrativo.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni a livello della Confederazione
4.1.1 Ripercussioni a carattere finanziario
Il raggruppamento delle competenze in materia di vigilanza non genera ripercussioni a livello della Confederazione: il finanziamento dell’abilitazione delle persone fisiche e delle imprese di revisione o società di audit nonché della sorveglianza delle imprese di revisione e società di audit avviene esclusivamente tramite emolumenti e tasse di vigilanza. L’unica novità consiste nel fatto che la FINMA e l’ASR non sono più responsabili dell’abilitazione e della vigilanza, bensì d’ora in poi solo l’ASR (art. 21 LSR). Il diritto di esecuzione attualmente in vigore dovrà essere adeguato in base alle nuove competenze stabilite dalla legge.
4.1.2 Ripercussioni a livello di personale
Il trasferimento delle competenze in materia di vigilanza dalla FINMA all’ASR comporterà presumibilmente il passaggio di alcuni collaboratori della FINMA (al massimo cinque) all’ASR. La FINMA ha già presentato ai collaboratori interessati della FINMA un contratto preliminare per la stipula di un contratto di lavoro con l’ASR. Esso prevede il diritto di continuare l’attività lavorativa per un anno con il salario percepito al momento del trasferimento dalla FINMA all’ASR. Non può invece essere fatto valere il diritto di mantenere invariate le componenti salariali variabili, il settore lavorativo, il luogo di lavoro e l’inquadramento organizzativo. Il regolamento del personale dell’ASR corrisponde a grandi linee all’ordinanza del personale della FINMA, con il risultato che non si creano svantaggi sostanziali per