Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 32 pagine
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tutela della funzionalità dei mercati finanziari, art. 5 LFINMA) si troverebbe di fronte a una problematica estensione alla tutela degli interessi degli azionisti. Per la FINMA ciò potrebbe tradursi in seri conflitti a livello degli obiettivi. Tali conflitti non sussistono invece per l’ASR, poiché questa, con la vigilanza delle società di audit, contribuisce alla vigilanza dei mercati finanziari solo indirettamente e nell’ottica della garanzia della qualità.
• L’integrazione dell’ASR nella FINMA rafforzerebbe ulteriormente la
problematica dell’ambivalenza delle società di audit (cfr. a tal proposito il punto 1.1.3). La questione diventerebbe ancora più delicata, tanto più che le società di audit dovranno operare, in futuro, con maggiore coerenza come «estensione» della FINMA.
• La probabilità che vengano individuati i problemi rilevanti ai fini
dell’economia pubblica deve essere considerata maggiore se due autorità agiscono da diversi punti di vista e, così facendo, riescono a scansare il pericolo di una «macchia nera». Questo aspetto è in linea con la tendenza internazionale12.
• Dalla sua istituzione, l’ASR si è guadagnata una certa fiducia presso le autorità
estere in partenariato, fiducia che riveste un’importanza centrale ai fini del riconoscimento internazionale del sistema svizzero di sorveglianza dei revisori. In particolare, l’ASR è stata riconosciuta equivalente dall’UE. Tale fiducia non dovrebbe venire meno in mancanza di un motivo valido.
• Potrebbero essere prospettate ulteriori sinergie negli ambiti del personale, della
gestione delle conoscenze e della logistica (p. es. informatica). Le esperienze maturate con l’unione delle tre autorità che hanno preceduto e sono confluite nella FINMA mostrano nel frattempo che non è possibile ottenere tali sinergie nella portata auspicata. Il moderno portale di abilitazione e il software di ispezione dell’ASR dovrebbero essere integrati nel sistema informatico della FINMA. L’onere che ne deriva sarebbe maggiore per la FINMA rispetto all’ASR qualora avvenisse il contrario.
Il trasferimento della vigilanza sulle società di audit dalla FINMA all’ASR ha pertanto, rispetto all’integrazione dell’ASR nella FINMA, gli stessi vantaggi, ma palesemente meno svantaggi13.
Il legislatore storico non ha potuto tenere conto di tale considerazione, in quanto le basi legali della FINMA e dell’ASR si sono sviluppate in momenti diversi e, prima dell’entrata in vigore, non sussistevano concrete esperienze nella prassi.
12 Cfr. a tale proposito la risposta del Consiglio federale alla mozione Aeschbacher 08.3980 del 19 dicembre 2008 «Integrazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori nell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari» (stralciato in quanto l’autore ha lasciato la Camera).
13 La Commissione di esperti Zimmerli, istituita dal Consiglio federale, si è già occupata della questione della vigilanza sulle società di revisione e nel 2003 è giunta alla conclusione che la vigilanza sugli uffici di revisione non deve essere accorpata alla vigilanza sui mercati finanziari (cfr. 1° Rapporto parziale della Commissione di esperti istituita dal Consiglio federale, Vigilanza integrata sui mercati finanziari, luglio 2003, pag. 20 e segg.).