Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 32 pagine

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essere sempre coordinato tra le due autorità: se la FINMA constata un’infrazione a livello dell’indipendenza dell’ufficio di revisione, in linea di principio sono competenti sia l’ASR che la FINMA.

• Vigilanza: per gli uffici di revisione e le società di audit di banche, commercianti di valori mobiliari, assicurazioni e investimenti collettivi di capitale che sono al tempo stesso società con azioni quotate in borsa, per legge sia la FINMA che l’ASR sono in egual misura competenti della vigilanza sulla revisione dei conti (Financial Audit). La FINMA e l’ASR hanno infatti concordato che l’ASR è competente della verifica dell’organizzazione e dei processi interni delle società di audit (Firm Review). Nella verifica dei documenti di lavoro concernenti i singoli mandati di revisione (cosiddetto File Review), la FINMA è responsabile di banche, commercianti di valori mobiliari, assicurazioni, investimenti collettivi di capitale e titolari dell’autorizzazione ai sensi della LICol e l’ASR di tutte le altre società con azioni quotate in borsa.

Tale ripartizione dei compiti si è rivelata fondamentalmente efficace. Tuttavia si constata che, in ultima analisi, due autorità sorvegliano i mandati di revisione o di audit con un diverso impiego delle risorse, con conoscenze specialistiche focalizzate in modo diverso e con modalità assai differenti se sottoposte ad attenta analisi. Quanto esposto è, in riferimento alla revisione dei conti (Financial Audit), oggettivamente ingiustificato e solleva questioni concernenti la parità di trattamento e la coerenza della qualità della vigilanza. Tali incongruenze derivano dal fatto che le basi giuridiche sono formulate in modo diverso, ma anche che la FINMA e l’ASR perseguono obiettivi differenti nella sorveglianza delle società di audit. La sorveglianza delle società di audit non costituisce il compito precipuo della FINMA, bensì solo uno dei molteplici strumenti che servono alla vigilanza sugli istituti finanziari («un mezzo per raggiungere lo scopo»).

Costituisce un’ulteriore problematica il fatto che, nel quadro dell’audit prudenziale, le società di audit operano come strumento di vigilanza e quindi come «estensione» della FINMA e al tempo stesso sono assoggettate anche alla vigilanza e al sanzionamento da parte della FINMA. Questa ambivalenza può generare conflitti di interesse a livello delle società di audit, e si traduce in una sensibile diminuzione dell’efficacia del loro operato: sussiste il pericolo che le società di audit occultino alla FINMA importanti informazioni sugli istituti finanziari assoggettati oppure che omettano notifiche alla FINMA per evitare che le irregolarità presso un istituto finanziario vengano imputate loro come negligenza nello svolgimento dell’audit. Tale ambivalenza delle società di audit costituisce una lacuna a livello dell’attuale regime di vigilanza e mette in luce i limiti del sistema vigente.

• Assistenza amministrativa internazionale: dal punto di vista internazionale, la sovrapposizione delle competenze dell’ASR e della FINMA è pregiudizievole, in quanto scarsamente comprensibile per le autorità estere di sorveglianza dei revisori. Rispetto agli Stati che effettuano controlli in loco all’estero, tale ripartizione delle competenze complica la conduzione delle trattative, la stipula di accordi di cooperazione e la realizzazione di ispezioni congiunte (USA). Anche per quanto riguarda i Paesi che si basano fondamentalmente sull’operato dell’autorità di vigilanza del proprio Paese e pertanto sono interessati precipuamente solo a uno scambio di informazioni con la Svizzera, sussistono notevoli problemi di demarcazione e coordinazione. Questo vale in particolare